

Aree di attività
In un contesto nazionale ed europeo caratterizzato dalla crescente mobilità dei cittadini italiani e stranieri, assumono sempre maggiore importanza lo studio e la conoscenza del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995), delle convenzioni internazionali e dei regolamenti dell'Unione europea di diritto internazionale privato, che mirano a determinare in modo chiaro e certo: a) la competenza giurisdizionale tra i diversi Stati nei casi di controversie internazionali; b) la legge applicabile a queste ultime attraverso l'applicazione dei criteri di conflitto; c) il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti esteri in Italia ovvero provvedimenti emessi dal giudice italiano che debbano essere riconosciuti ed eseguiti all'estero.
- CGUE sentenza del 6 giugno 2013, C-648/11, MA, BT, DA v. Secretary of State for the Home Department: sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento 343/2003 – Dublino II; quale Stato è competente nel caso di minori non accompagnati che richiedano asilo in più Stati membri?
- Tutela dei diritti dei minori nello spazio europeo - pubblicata la nuova guida dell’Agenzia Ue sui diritti fondamentali
- Corte Europea per i Diritti dell’Uomo - Sentenza Hodson del 13 ottobre 2015, n. 66655/13 - Tre bambini sottratti ingiustamente alla loro famiglia - Condannato lo Stato Italiano
Uno specifico settore dello Studio è dedicato alla gestione di patrimoni immobiliari, al fine di fornire assistenza ai clienti per tutte le questioni, giudiziali e stragiudiziali, relative all'acquisizione, alla cessione e/o alla gestione di proprietà immobiliari. Si fornisce in particolare assistenza in tema di:- pareristica specialistica, pre o post contratto; - redazione di contratti; - operazioni di sviluppo immobiliare; - costituzione di trust; - amministrazione di eredità giacenti o rilasciate ai creditori; - cessioni di beni ecc…; - finanziamenti per l’acquisto di immobili. L’assistenza legale offerta in questo settore e’ rivolta ai proprietari, ai possessori di immobili, nonché ai soggetti costruttori attraverso l’assistenza durante le trattative di acquisto di fondi ed assistenza in merito alle relazioni e contrattazioni con la competente Amministrazione pubblica, nonché l’assistenza e la redazione dei relativi contratti L’attività professionale viene esercitata anche nell’assistenza alle trattative e redazioni delle convenzioni da stipularsi con gli organi amministrativi locali. Lo Studio annovera fra i propri clienti diverse societa’ costruttrici offrendo loro continua e costante assistenza sia in relazione alle strategie operative da adottare sia in relazione ai contratti di compravendita dell’area sulla quale verranno costruiti i complessi immobiliari, sia in relazione all’assistenza e redazione dei contratti d’appalto da stipularsi con le imprese edili ed i fornitori sia nella redazione dei contratti che andranno ad essere stipulati dai compratori finali. Il rapporto diretto e continuativo con i Clienti che operano nel campo dell’edilizia risulta fondamentale sia in relazione alla struttura societaria piu’ idonea per l’esecuzione ed il raggiungimento dello scopo prefissato sia in relazione ai numerosi rapporti che tale attivita’ crea con soggetti terzi, rapporti questi che devono essere dettagliatamente regolati con accordi negoziali scritti che devono essere adeguati alle normative in materia che ad oggi risultano in continua evoluzione. Lo Studio rappresenta e difende i suoi Clienti operanti nel settore edilizio anche in caso di eventuali azioni giudiziarie promosse dalla Amministrazione pubblica o contro di essa.
- Cass., sentenza del 28 aprile 2016 n° 8468 - Sussiste la legittimazione passiva di entrambi i coniugi nel caso di azione di demolizione di opere illegittimamente costruite sul fondo, destinata ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto costituente oggetto del trasferimento
- Cass. 11 marzo 2016 n. 4825 in mancanza di alea, il contratto di rendita vitalizia è nullo per difetto di causa
- Cassazione Sezioni unite 16 febbraio 2016 n. 2951 – legittimazione processuale, titolarità della posizione attiva e onere della prova
- Cassazione 6 novembre 2015, n. 22703 – i criteri di ripartizione delle spese tra usufrutto e nuda proprietà
- Cassazione civile, sez. II^, sentenza del 30 settembre 2015 n°19488 - Va risarcita l'occupazione senza titolo e disposto il rilascio della casa coniugale, di proprietà comune, in favore della comunione
Lo Studio segue con particolare interesse il settore riguardante la famiglia fondata sul matrimonio, nonché quella di fatto, prestando assistenza e consulenza legale per la gestione delle vicende ad essa relative. Si fornisce assistenza a clienti italiani e stranieri, le cui problematiche riguardino rapporti e situazioni di carattere familiare, in Italia e/o all'estero. L’attività dello Studio non si esaurisce nell’ambito strettamente legale, in quanto offre ai Clienti la possibilità di usufruire di ulteriori servizi, quali: - la consulenza di un avvocato rotale, per il patrocinio di cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio; - la consulenza di un commercialista e di un notaio, per le questioni di natura patrimoniale, societaria, successoria, e fiscale, che possono interessare persone coniugate, conviventi, o legate da vincoli di parentela; - la mediazione familiare, che viene svolta da un mediatore esperto, per il miglioramento delle relazioni interpersonali, e la soluzione del conflitto tra coniugi e tra genitori, nella fase della separazione e del divorzio, e tra persone legate da vincoli familiari, ad esempio in relazione a questioni di successione, o alla gestione di familiari non autonomi, per età o handicap.
- Unioni civili e convivenze di fatto - legge n. 76 del 20 maggio 2016
- Cass. 25 maggio 2016, n°10823 – Addebito della separazione per infedeltà e ripartizione dell'onere della prova
- Cassazione, sez. Lavoro, 13 maggio 2016, n°9899 - In tema di mobbing: emarginazione sul lavoro e danno biologico
- Tribunale di Torino, sentenza del 4 aprile 2016 – La ferma volontà del figlio minore quindicenne di non frequentare il genitore secondo parametri fissi e rigidi non può essere superata dal tribunale, nemmeno attraverso una C.T.U.
- Cass., sentenza del 28 aprile 2016 n° 8468 - Sussiste la legittimazione passiva di entrambi i coniugi nel caso di azione di demolizione di opere illegittimamente costruite sul fondo, destinata ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto costituente oggetto del trasferimento
E’ sempre possibile proteggersi dalle conseguenze di un conflitto mal gestito. Per i casi di separazione o di divorzio lo Studio offre, all’occorrenza con l’ausilio di uno psicologo, servizi di mediazione familiare finalizzati a risolvere problemi e divergenze tra i genitori su questioni quali la residenza, la cura e l’educazione dei figli, la distribuzione dei beni e delle proprietà comuni, gli aspetti economici relativi al mantenimento di ciascun componente della famiglia, e ogni altro conflitto che la coppia possa affrontare e superare grazie all’aiuto del mediatore. Si tiene sempre in considerazione la possibilità, attraverso il lavoro di mediazione svolto insieme ai genitori, di tutelare e proteggere i bambini dai danni causati dalla conflittualità familiare. Lo Studio offre servizi di mediazione dei conflitti familiari, oltreché di consulenza legale, anche nei casi di conflittualità familiare non espressamente legata alla separazione dei coniugi, ma relativa a problemi coniugali o di coppia, a questioni ereditarie o a esigenze di tutela o d'interdizione di un componente della famiglia connesse al cronicizzarsi o all’aggravarsi di una malattia o alla perdita della sua autosufficienza.
- Cassazione 3 dicembre 2015 n. 24629 – E’ l’opponente a decreto ingiuntivo a dover avviare la mediazione
- Tribunale di Pavia - G.I. Marzocchi – ordinanza 14 settembre 2015: nelle mediazioni è essenziale la presenza delle parti personalmente, a pena di improcedibilità
- Tribunale di Firenze 15 ottobre 2015 GI dott. Scionti - Revoca del decreto ingiuntivo per mancato effettivo esperimento del tentativo di mediazione
- Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza 5 luglio 2015 invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa alle parti
- Affinché sorga il diritto alla provvigione è necessario che il mediatore renda nota la propria qualità - terzietà ai soggetti intermediati e che, quindi, l'attività di mediazione sia svolta palesemente - Cass. 7 giugno 2011 n. 12390
Lo Studio pone un particolare impegno nell’assistenza prestata al cliente in fase precontenziosa, mirando a consentirgli di compiere scelte consapevoli, mediante la valutazione dei costi e benefici della soluzione processuale a confronto con soluzioni stragiudiziali eventualmente percorribili, e cercando di prevenire o dirimere ogni possibile controversia, anche attraverso l’esperimento di procedure volte alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR), con l'utilizzo delle tecniche di conciliazione e mediazione e con la predisposizione di accordi transattivi e atti di conciliazione stragiudiziale.
Lo Studio è in grado di affrontare contenziosi complessi nei settori tradizionali del diritto civile così come in quelli di più recente e articolata regolamentazione legislativa. Garantisce assistenza, anche in situazioni di urgenza, che richiedano l’immediata disponibilità di risorse professionali specializzate, avvalendosi di una capillare rete di corrispondenti di comprovata affidabilità in tutta Italia. Assume la difesa di clienti in giudizio, in ogni controversia pendente innanzi agli organi giurisdizionali italiani ed europei, inclusi i procedimenti presso la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea, nonché in ambito arbitrale.
- Cass. civ. Sez. VI - 3, ordinanza 29 aprile 2016, n. 8474 - Si applica la sospensione nel caso di procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario?
- Cass., sentenza del 27 aprile 2016, n°8264 - Compensazione delle spese di lite in mancanza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni
- Cass., sentenza del 28 aprile 2016 n° 8468 - Sussiste la legittimazione passiva di entrambi i coniugi nel caso di azione di demolizione di opere illegittimamente costruite sul fondo, destinata ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto costituente oggetto del trasferimento
- Cassazione Sezioni unite 16 febbraio 2016 n. 2951 – legittimazione processuale, titolarità della posizione attiva e onere della prova
- Pubblicate le specifiche tecniche previste dal 3° comma dell’art.16-undecies del D.L. 179/2012 (provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile SIA)
Lo Studio fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i settori tradizionali del diritto civile, quali: il diritto delle obbligazioni, il diritto contrattuale, i diritti della personalita’, il diritto del lavoro, il diritto commerciale, il diritto di famiglia e minorile.
- Il prestito vitalizio ipotecario
- Danno biologico, danno da morte di congiunto, danno da inabilità temporanea. Approvate le tabelle 2016 del Tribunale Civile di Roma
- Cass. 11 marzo 2016 n. 4825 in mancanza di alea, il contratto di rendita vitalizia è nullo per difetto di causa
- Cassazione 4 febbraio 2016 n.2182: No acqua potabile? Il gestore della rete deve risarcire gli utenti
- Cass. 13 gennaio 2016, n. 336 – no all’autonomo risarcimento del c.d. "danno esistenziale"
Lo Studio segue, con particolare interesse, le controversie in tema di - tutela del nome e dell’immagine; - tutela dell’onore, decoro e reputazione; - nomina dell’amministratore di sostegno, anche in previsione di una futura incapacità; - dichiarazione di interdizione, della persona incapace totalmente di intendere e volere; - dichiarazione di inabilitazione, della persona parzialmente incapace di intendere e volere; - richiesta di riconoscimento di assegno alimentare, nei casi previsti dalla legge; - cambio del nome e del cognome; - risarcimento da danno biologico, morale ed esistenziale, conseguente a responsabilità del genitore, del coniuge, del familiare, del convivente ecc.; - risarcimento da danno biologico, morale ed esistenziale; - tutela della riservatezza e della privacy.
La successione a causa di morte e le donazioni sono sempre state fonte di controversie giudiziali. Lo Studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di successioni, in particolare nelle controversie in tema di apertura della successione, validità del testamento, capacità di succedere, indegnità, trasmissione del diritto di accettare l’eredità, accettazione con beneficio di inventario, rinunzia all’eredità, successione legittima, revoca del testamento, l’istituzione dell’erede e del legato. Si offre inoltre assistenza in materia di donazioni, di validità e forma delle stesse e di rapporti con la successione ereditaria.
- Cass. 17 marzo 2016 n. 5320: la lesione della legittima va verificata al momento dell’apertura della successione, i conguagli in denaro vanno invece commisurati al valore dei beni al momento della divisione
- Cassazione 16 novembre 2015 n. 23406 - diritto di abitazione o possesso di un bene ereditario per la moglie che resta a vivere nella casa familiare dopo la morte del marito?
- Cassazione 11 novembre 2015 n. 23014 - valido un testamento olografo privo di data, contenente l’espressione «Oggi finisco di soffrire, vi saluto e la faccio finita»?
Lo Studio offre consulenza giuridica specializzata e personalizzata in relazione alle singole esigenze in tema di stesura dei contratti di locazione e comodato, in modo da garantire validi strumenti di difesa preventiva sia per il proprietario, rispetto ad ogni possibile abuso del bene locato da parte del conduttore, sia per il conduttore, contro l’inosservanza degli obblighi legislativamente e contrattualmente imposti . E' offerta inoltre assistenza, in sede stragiudiziale e giudiziale, in tema inadempimento contrattuale nonché nei contenziosi in materia di sfratto per morosità e licenza per finita locazione ecc.
- Cassazione 9 febbraio 2016 n. 2506 - comodato sorto per esigenze familiari e sua durata
- Cassazione 15 dicembre 2015 n. 25219 - il contratto di locazione si risolve nel caso di molestie di fatto al godimento materiale del conduttore?
- Affitti in nero quale sorte ? Convertito in legge il DL 28 marzo 2014 n°47
- Il rumore e lo schiamazzo notturno al centro di Firenze non giustifica il recesso dalla locazione in favore del conduttore - Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, 31 dicembre 2010 n.1644
- Brevi considerazione in ordine al diritto di abitazione al coniuge superstite in tema di successione, in assenza di testamento - Tribunale di Roma 9 novembre 2010
Si assiste, quotidianamente, alla proliferazione del contenzioso condominiale e alle problematiche che ne conseguono. Le controversie tra i condomini riguardano prevalentemente: le parti comuni dell’edificio, i diritti e gli obblighi dei condomini (es. partecipazione alle spese per le parti comuni, spese di manutenzione e conservazione della cosa comune, tabelle millesimali, gestione ordinaria e straordinaria, manutenzione e ricostruzione dei soffitti, volte, solai, lastrici solari, danni alle parti comuni ecc.), l’assemblea dei condomini (nomina e revoca dell'amministratrore, costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni, innovazioni, impianto di riscaldamento, installazione dell’ascensore ecc.), i rapporti con l'amministratore del condominio e/o con i vicini; l'appalto dei lavori condominiali.
- Cassazione Sezioni unite 10 maggio 2016 n. 9449 – sulla natura e sui criteri di ripartizione del danno da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare
- Cassazione 4 febbraio 2016 n. 2195 - Tutti i comproprietari, anche se coniugi legalmente separati, devono contribuire alle spese necessarie per garantire l’utilizzazione dell’immobile, di proprietà comune.
- Cass. 16 ottobre 2015 n. 21028 – è tenuto a pagare le spese alla facciata anche il condomino che non utilizza i balconi comuni
- A prescindere da eventuali responsabilità del costruttore, il condominio risponde comunque, in via autonoma, nei confronti dei condomini danneggiati da infiltrazioni, quale custode del bene, ex art. 2051 c.c. Cass. Sez. II, 12 luglio 2011, n. 15291
- 1126 c.c. - ripartizione delle spese nel caso di infiltrazioni provenienti da terrazzo a livello - Cass. 27 giugno 2011 n.14196
Nell'ambito del contenzioso bancario lo Studio si occupa sovente di questioni relative a: - conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; - fideiussioni; - titoli di credito; - mutui ipotecari, fondiari, in valuta estera, in ecu ecc…; centrali rischi creditizie; esecuzioni immobiliari; giudizi di responsabilità delle banche.
- Il prestito vitalizio ipotecario
- Ottuagenaria e risarcimento danni per acquisto Bond Argentina - Tribunale di Bari 10 Gennaio 2011 n.280
- Anatocismo: in difetto di specifica domanda non si ha diritto agli interessi compositi, nell'ipotesi di condanna al pagamento di una somma di danaro - Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2010 n. 25634
Lo Studio è in grado di fornire assistenza ai propri clienti nella redazione e negoziazione di atti contrattuali ed accordi commerciali, dalle tipologie più tradizionali (locazione e affitto, agenzia, mediazione, mandato, deposito, comodato, contratti bancari e assicurativi preliminari di vendita ecc.) alle piu’ attuali (di distribuzione, di licenza, di franchising, merchandising, e- commerce, leasing ecc.). L’assistenza fornita ai clienti comprende la rappresentanza in giudizio nelle controversie che possono sorgere nell’esecuzione di tali contratti, e l’assistenza in relazione all’applicazione a tali contratti della disciplina in tema di concorrenza. Si forniscono consulenza e assistenza anche a persone ed imprese residenti e/o con sede legale all'estero, che vogliano iniziare un'attivita’ imprenditoriale in Italia o costituire sedi secondarie.
- Atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 giugno 2012, n. 138
- La cancellazione della cancellazione della società a responsabilità limitata secondo il Giudice del Registro di Padova - decisione del 20 febbraio 2011
- Anche dopo la scadenza dell'incarico sussiste il diritto alla provvigione a favore del mediatore se le parti concludono l'affare per effetto del suo intervento - Ordinanza 20 dicembre 2010 del Tribunale Civile di Roma ex art. 702 bis c.p.c.
- Alle società di persone si applica l'art. 2495 cod. civ. relativo alla cancellazione dal registro delle imprese - Cass. S.U. 22 febbraio 2010 n°4060
Lo Studio si occupa altresì delle problematiche relative all'adempimento o inadempimento delle obbligazioni, compreso il recupero forzoso del credito. Nella finalità di proporre servizi legali integrati, è offerta la consulenza professionale su ogni questione giuridica in tema di recupero crediti stragiudiziali, redazione di precetti e decreti ingiuntivi, pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, esecuzioni e vendite all’asta, nonchè l'assistenza giudiziale per vendite all’asta ed esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentari.
Lo Studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente ad ogni tipologia di dissesto finanziario, nelle procedure concorsuali, ordinarie (fallimento, amministrazione controllata ecc.) e speciali (legge Prodi, legge Marzano ecc.), secondo le modifiche della legge fallimentare introdotte con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e nella partecipazione al comitato dei creditori. E' offerta inoltre assistenza a privati e aziende per la tutela dei diritti nei confronti delle procedure concorsuali (azioni di restituzione, rivendica e revocatoria fallimentare).
Lo Studio ha vasta esperienza anche in tema di diritto del lavoro, offrendo assistenza, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, principalmente in materia di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro (ivi inclusi rapporti di lavoro parasubordinato e contratti di agenzia), cause del impugnazione di licenziamento, richiesta di indennità o differenze retributive, accertamento della natura subordinata del rapporto, rapporto di lavoro dirigenziale e risarcimento per demansionamenti e mobbing.
- Cassazione, sez. Lavoro, 13 maggio 2016, n°9899 - In tema di mobbing: emarginazione sul lavoro e danno biologico
- Cassazione 26 novembre 2015 n. 24157 - Il nuovo articolo 18 si applica anche al pubblico impiego
- Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza del 3 novembre 2015, n°22410 - La malattia del lavoratore costituisce situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro
- Cass. 2 settembre 2015, n. 17433 – Lecito licenziare badanti e colf, anche se incinte
- Atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 giugno 2012, n. 138
L’area della responsabilità civile, professionale in particolare è sempre più in espansione. In molti settori si è passati da una sostanziale immunità dalla responsabilità ad una costante applicazione delle regole in maniera sempre più restrittiva per i responsabili. Lo Studio è particolarmente attento a questi temi, ed offre consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, ai propri clienti.
- Tribunale di Roma 23 giugno 2016 n. 12776: intervento al ginocchio senza benefici - condannati chirurgo e casa di cura
- Danno biologico, danno da morte di congiunto, danno da inabilità temporanea. Approvate le tabelle 2016 del Tribunale Civile di Roma
- Cass. civ. 21 aprile 2016, n. 8035 ancora sul consenso informato
- Cassazione 13 novembre 2015 n. 23209 - responsabilità professionale dell’avvocato e incidenza causale del suo errore
- Cassazione civile, sez. III^, sentenza del 19 ottobre 2015, n°21090 - È di natura contrattuale la responsabilità della struttura ospedaliera per l’esito delle cure prestate al paziente
Nel settore delle espropriazioni per pubblica utilità lo studio presta consulenza ed assistenza legale a favore dei destinatari della procedura ablatoria, in genere operata da soggetti pubblici o concessionari nell’esercizio del loro potere autoritativo pubblico.Tra le attività di maggior rilievo sono da evidenziare le azioni giudiziarie relative alla restituzione delle aree espropriate, al risarcimento dei danni subiti, alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, ivi compresa l’assistenza legale nell’eventuale cessione volontaria del bene.
- Nell'espropriazione di aree agricole l'indennità non può essere commisurata al valore agricolo medio: Corte Costituzionale 10 giugno 2011 n.181
- Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi - Consiglio Stato sez. V 14 maggio 2010 n. 2966
La Pubblica amministrazione è responsabile nei confronti di uno o più privati per danni o illeciti derivati da una sua attività materiale o autoritativa.
- Tar Lombiardia 8 giugno 2011 n° 1428: azione di adempimento e limiti alla discrezionalità del giudice amministrativo
- Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi - Consiglio Stato sez. V 14 maggio 2010 n. 2966
La lentezza della giustizia italiana in relazione alla durata dei processi civili, penali, amministrativi e tributari è un dato, purtroppo, ormai noto. Una situazione così drammatica da spingere la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a condannare lo Stato Italiano a corrispondere risarcimenti per violazione della ragionevole durata del processo in quasi il 100% dei casi. La Legge n. 89 del 24/03/2001, o Legge Pinto, ha introdotto, in Italia, il diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi (cd equa riparazione). La tutela giuridica nei casi di violazione del termine ragionevole di un processo consente di valutare e condannare a un'equa riparazione l'Amministrazione Pubblica. Uno strumento efficace contro gli estenuanti tempi della Giustizia. Legge 24 marzo 2001 n°89 (visiona il testo integrale). Questa legge è la risposta effettiva agli esasperanti tempi processuali e prevede il diritto a un'equa riparazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per tutti coloro che hanno subito un processo di durata eccessiva, ovvero superiore ai tre anni per il Primo Grado, ai due per l’Appello, a uno per la Cassazione. Ogni cittadino che ha subito un giudizio (di Primo Grado, di Appello o di Cassazione) di durata eccessiva (in pratica tutti coloro i quali hanno avuto la sventura di passare nelle aule dei Tribunali) può richiedere il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo entro sei mesi dalla conclusione dello stesso (dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva) e indipendentemente dall'esito positivo o negativo della sentenza. Il risarcimento accordato dalle Corti d’Appello, presso le quali viene depositato il relativo ricorso, è in media pari a € 1000,00 per ogni anno di ritardo: quindi, superiore ai tre se si tratta di un processo di Primo Grado, ai due se è di Appello, a uno se è in Cassazione. Ragionevole durata del processo: - la ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione. Oltre tale periodo, la durata diventa “irragionevole” e determina il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dall’esito favorevole o meno del giudizio. Termine di decadenza per l’inizio dell’azione: - il ricorso deve essere depositato entro sei mesi dal giorno in cui il giudizio è stato concluso: più precisamente, dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva. Danni risarcibili: - l'equa riparazione prevede il risarcimento di danni sia patrimoniali che non patrimoniali: In relazione ai primi, occorre dimostrare che il lungo iter processuale, di cui si lamenti l'eccessiva durata, abbia causato specifici danni al patrimonio (ad esempio, la perdita di reddito, ovvero l'impossibilità di acquisire proventi). Per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali, la Corte di Cassazione si è adeguata alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale conferma che, in tema di equa riparazione, “ai sensi dell'art. 2, della Legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. In sintesi: - poiché il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza della violazione, è normale che l'irragionevole lunghezza di un processo produca, nella parte coinvolta, afflizioni, ansie, sofferenze morali che non occorre dimostrare. Le conseguenze non patrimoniali, quindi, possono ritenersi presenti senza il bisogno di alcuna prova relativa al singolo caso. Importo dell'indennizzo: - la giurisprudenza, in tema di equa riparazione, ha stimato il danno non patrimoniale nelle cifre comprese tra i 1000/1500 euro di indennizzo per ogni anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo (ovvero, superiore ai tre anni se si tratta di Primo Grado, ai due nel caso di Appello, a uno se è in Cassazione). Lo Studio offre assistenza nel ricorso in tutta Italia al fine di ottenere tale risarcimento, anche in riferimento a procedimenti ancora in corso o che si sono conclusi con una transazione.
La privacy è un diritto fondamentale oggi riconosciuto dall’ordinamento giuridico di tutti i paesi europei e delle principali nazioni del mondo. La sua affermazione come posizione giuridica tutelata ha richiesto un lento processo di riconoscimento in quanto fino alla fine del 1800 la legge proteggeva esclusivamente il diritto di proprietà e tutelava le persone rispetto alle invasioni fisiche della loro abitazione. Solo alla fine del 1800 negli Stati Uniti è stato riconosciuto il diritto ad essere lasciati soli, cioè il diritto a impedire alle altre persone di invadere la sfera privata di ognuno di noi, indipendentemente dal luogo in cui tale violazione avveniva. Lentamente questo concetto è stato accettato e riconosciuto anche in Europa anche se nel corso degli anni ha subito una interessante evoluzione. Fin dalla sua origine la privacy è stata intesa come uno strumento per proteggere la propria riservatezza e difendersi dai comportamenti invadenti di chi voleva violare questa aspettativa al segreto. In un certo senso la privacy è lo strumento attraverso il quale ognuno di noi può disegnare un confine tra se stesso e gli altri. Si tratta di una situazione giuridica che disciplina il modo in cui una persona vive in società nei confronti delle altre persone. Proprio per questo motivo il concetto stesso di privacy ed il suo significato nel corso degli anni hanno subito profondi mutamenti, in relazione al mutare della società e degli strumenti tecnologici utilizzati comunemente. Con l’affermazione delle moderne tecniche di comunicazione e la facilità di diffusione e duplicazione delle informazioni si è compreso che non era più sufficiente proteggere il diritto ad “essere lasciati in pace” e a non subire intromissioni non gradite nella propria vita privata. Diventava invece sempre più importante evitare che le altre persone potessero abusare delle informazioni riferite ad un soggetto, raccogliendole a sua insaputa e utilizzandole per finalità non consentite. Se non venisse garantita questa tutela, ognuno di noi sarebbe sottoposto a pressioni, richieste e potrebbe subire conseguenze negative che limiterebbero fortemente la sua libertà e l’esercizio dei suoi diritti. Per questo motivo nel corso del 1900 la privacy ha esteso il suo significato diventando uno strumento giuridico per garantire anche questa specifica situazione. Il punto fermo di questa evoluzione è che ogni persona è titolare del diritto di disporre dei dati che la descrivono e che ne qualificano l’individualità. La privacy è diventata così il diritto ad esercitare un controllo sulle informazioni che ci riguardano. In questo senso la privacy consiste: a) nel diritto di sapere che qualcun altro sta raccogliendo informazioni sul nostro conto e per quale finalità desidera utilizzarle; b) nel diritto di decidere se vogliamo consentire questa raccolta ed utilizzo o se preferiamo negare questo consenso. Da questa evoluzione del concetto di privacy deriva l’attuale legislazione in materia di dati personali. Quindi per capire il reale significato di queste regole è importante comprendere che la tutela della privacy oggi si occupa principalmente di garantire il diritto fondamentale di esercitare il pieno e consapevole controllo sui nostri dati personali. Quando si parla di privacy quindi oggi non si fa riferimento solo al diritto alla riservatezza, ma anche al nostro diritto di scelta circa l’uso che vogliamo gli altri facciano dei nostri dati personali. Proprio per questo oggi la privacy è considerata un presupposto fondamentale per esercitare tutti i diritti che lo Stato ci riconosce. Infatti possiamo davvero sentirci liberi e privi di condizionamenti solo se possiamo essere certi che nessuno abbia raccolto informazioni sul nostro conto per motivi illeciti o senza il nostro consenso.
- Cassazione 3 marzo 2015, n. 4231 - sul danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del cd. codice della privacy a seguito della comunicazione all’Isvap dei dati relativi ai soggetti coinvolti in incidenti stradali
- Vietate le telecamere in condominio: Tribunale di Varese 16 giugno 2011, n. 1273
- Ancora sullo stalking - Cassazione 7 maggio 2010 n°25527