Affitti in nero quale sorte ? Convertito in legge il DL 28 marzo 2014 n°47
In data 20 maggio 2014 è stato approvato il DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47, modificandone l'Art. 5 con l'aggiunta del comma 1-ter, secondo cui, tra le altre cose: “Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.
La legge di conversione del decreto (L. 23 maggio 2014, n. 80) è stata successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 121 del 27.05.2014, entrando in vigore dal giorno dopo (cioè il 28.05.2014)
Tuttavia cosa significa “sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”? Quali sono gli “effetti” prodottisi e i “rapporti giuridici” sorti sulla base di una normativa dichiarata incostituzionale?
L'interpretazione dovrebbe essere la seguente: - almeno fino a Dicembre 2015 i proprietari non sarebbero autorizzati ad ottenere il pagamento dei canoni pieni arretrati, quelli cioè previsti nei contratti originariamente stipulati e registratio in ritardo, in quanto risulterebbe temporaneamente lecito l'effetto prodottosi (e cioè il pagamento in misura inferiore secondo quanto disposto dal contratto dell'ADE). I contratti imposti forzosamente dall'ADE conserverebbero efficacia provvisoria fino al 31 dicembre 2015.
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