Anche le spese processuali liquidate in sentenza dal giudice, rientrano nel reddito: Risoluzione della Agenzia delle Entrate n.106/E del 13 ottobre 2010

 

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.106/E del 13 ottobre 2010 in base alla quale anche le spese processuali, liquidate in sentenza dal giudice, rientrano nel reddito al punto da applicare la ritenuta d’acconto sulle dette somme ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del TUIR e dell’art. 25 del DPR 600/1973. Tale decisione dell’Agenzia torva spunto da “indirizzo amministrativo risalente alla risoluzione del Ministero del Finanze n.10/927 del 25.7.1974 …, alla circ. Min. Fin.ze n.203 del 6.12.1994, alla ris. n. 106/E del 19.9.2006 … e dalla giurisprudenza (Cass. Civ, SS. UU. N. 9332 del 25.10.1996).”
Perciò il mancato pagamento delle ritenute potrebbe giustificare un avviso di accertamento in rettifica delle maggiori imposte dovute, qualora il professionista abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute. Viceversa “il professionista che non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, o istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973”.
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