Anche le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate, se così è previsto nella sentenza di divorzio -Cass. I^ Sezione, 27 aprile 2011 n. 9376

Una signora, divorziata, notifica al suo ex marito un decreto ingiuntivo di pagamento al fine di ottenere da lui il pagamento del 50% della spese straordinarie in favore del figlio (nella specie cure dentarie)
L’ex marito propone opposizione, che il Tribunale di Napoli respinge confermando l’opposto decreto ingiuntivo. In appello, la decisione di primo grado viene riformata e il decreto ingiuntivo revocato, in considerazione del fatto che dovendosi ogni decisione interpretare sulla base del contenuto del dispositivo e della motivazione, dal complessivo esame della sentenza che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti emergeva un esplicito richiamo agli accordi intervenuti tra le stesse, per cui doveva ritenersi operante quanto disposto, ovvero che le spese straordinarie, quali quelle relativa alle cure ortodontiche di cui si controverte, dovessero essere preventivamente concordate tra le parti.
Avverso tale pronuncia la signora ha promosso, inutilmente, ricorso per Cassazione.
La prima sezione della Cassazione, con sentenza 27 aprile 2011 n. 9376, ha osservato, sia pure con riferimento al quadro normativo applicabile, ratione temporis, alla vicenda (antecedente all’entrata in vigore della disciplina in tema di affido condiviso), quanto segue:
a) pur non essendovi coincidenza tra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, ragion per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge;
b) deve, quindi, verificarsi se con la decisione che, pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva dettato i provvedimenti inerenti all’affidamento del figlio, viene disposta anche la previa concertazione in relazione alle spese straordinarie.
c) Nella specie già con la decisione che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Napoli aveva disposto che le spese mediche di carattere straordinario dovessero essere preventivamente concordate tra le parti, ponendole a carico dell’ex marito in ragione del 50 per cento. Successivamente, nel corso del giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano raggiunto degli accordi, ribadendo, tra l’altro, il contenuto di tale statuizione.
d) Risulta, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice.
e) Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all’unica statuizione che, in realtà, lo stesso contiene.
 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Il bene entra in comunione legale solo se il coniuge, socio di una cooperativa edilizia, acquista la titolarità dell'alloggio dopo il matrimonio - Cassazione, Seconda Sezione, 26 luglio 2011 n. 16305

Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio si devono considerare molteplici fattori, acquisto di minicar compreso, non solo il reddito - Cassazione, sez. I^, 14 luglio 2011 n. 15566

Convivenza con un nuovo patner, conseguente revoca o riduzione del contributo per il mantenimento del coniuge - Tribunale di Varese ordinanza 26 novembre 2010

Il mantenimento dei figli è assolto dal genitore, non convivente con i figli e dotato di eseguo reddito, mediante la mera ospitalità data ai figli in occasione delle loro visite - Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

Si al mantenimento e alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne studente universitario, anche se il padre è formalmente disoccupato - Corte Appello Roma 6 aprile 2011

Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la scelta della scuola del figlio minore - decreto 27 giugno 2011

Valida in Italia la sentenza di divorzio, pronunciata da un Tribunale estero, anche se prescinde dalla preventiva separazione dei coniugi

La casa utilizzata nel corso delle vacanze non può considerarsi residenza familiare e, quindi, non può essere assegnata in sede di separazione a uno dei due genitori - Corte di Cassazione, I sezione, 4 luglio 2011 n. 14553

Su affido e mantenimento dei figli decide il Giudice del divorzio, non ostante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (pronunciata nel corso del giudizio di divorzio) - Cass. I sezione 14 luglio 2011 n.15558

Nonni, zii e diritto di visita ai nipoti minori: Tribunale per i minorenni di Milano decreto 25 marzo 2011