Anche nel caso di conclamata infedeltà la sentenza di separazione è irrevocabile per dolo processuale - Cass. 10 aprile 2012 n°5648

La sentenza di separazione non può essere revocata per dolo processuale anche nel caso in cui uno dei coniugi abbia taciuto la sua infedeltà.

Così si è espressa la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione che, con sentenza n. 5648 del 10 aprile 2012, ha dato torto a un marito condannato a contribuire al mantenimento della moglie anche se quest’ultima aveva taciuto la sua conclamata relazione extraconiugale dinnanzi al presidente del tribunale (dalla quale era successivamente nato un figlio).

La Corte ha così motivato detta sua decisione: - «il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale»; - non sono pertanto idonei a realizzare la fattispecie descritta «la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità».

Ad avviso degli Ermellini, forse, in questo caso, più che di dolo processuale si potrebbe parlare di una linea difensiva mal impostata: il legale dell'uomo avrebbe dovuto eccepire prontamente la conoscenza della relazione durante la separazione, una volta venutone a conoscenza.

 

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cassazione civile, sez. I, sentenza 10.04.2012 n° 5652: sin dalla nascita cè l'obbligo di mantenere i figli naturali

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 27 aprile 2012, censura i Servizi Sociali che non aver organizzato nessun incontro padre - figli, disattendo i loro compiti

Tribunale di Latina 22 febbraio 2012: condanna di un marito a versare alla moglie Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno per aver taciuto, prima del matrimonio, la propria impotentia coeundi

Cass 18 aprile 2012, n. 6052: si all'adozione di una bambina affetta da sindrome da astinenza neonatale, figlia di genitori tossicodipendenti

Cass.13 aprile 2012 n. 5883: è legittimo il provvedimento di adozione di minori anche quando vi sia un parente stretto disponibile ad occuparsene, in difetto di prova di un interesse reale verso i bambini

Cass. 13 aprile 2012 n. 5876: in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio è legittimo il deposito di atti oltre il termine stabilito dal giudice se il contraddittorio è rispettato

Cass. 19 aprile 2012, n. 6154: la raggiunta autosufficienza economica del figlio ha inevitabili effetti sull'assegnazione della casa familiare alla moglie, la cui occupazione è da considerarsi senza titolo con conseguente obbligo di rilascio

Cassazione, Sez. I, 30 marzo 2012 n. 5175: nullo il matrimonio contratto solo perché lei e in cinta di un figlio?

Brevi note in tema di spese ordinarie e straordinarie per i figli

Ridotto l'assegno di mantenimento all'ex coniuge casalinga se ha una potenziale capacità lavorativa - Cassazione, sez. I, 22 marzo 2012 n. 4571