Assegno per il nucleo familiare e coppie di fatto - Cass. Sez. Lav. 18 giugno 2010 n.14783

 

La Corte, Sezione Lavoro, con sentenza 18 giugno 2010 n°14783 riconosce il diritto agli assegni familiari in relazione ai figli di una coppia di fatto, sebbene il padre fosse ancora legato in matrimonio con altra persona (dalla quale non era peraltro legalmente separato), affermando che la normativa sull'assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto e non anche necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima.
Secondo detta sentenza:
-   la condizione di figlio naturale riconosciuto si ricollega al riconoscimento, quale atto formale operato dal genitore, possibile anche da parte di persona unita in matrimonio ad altra persona all'epoca del concepimento, ai sensi dell art. 250 c.c.;
-   per altro verso, nella disciplina degli assegni familiari, il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
In giurisprudenza, Cass. Sez. lav. 7 aprile 2000 n.4419 ha recentemente affermato che, nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988, n.69 la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2 comma 8-bis DL 69/88 secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Il bene entra in comunione legale solo se il coniuge, socio di una cooperativa edilizia, acquista la titolarità dell'alloggio dopo il matrimonio - Cassazione, Seconda Sezione, 26 luglio 2011 n. 16305

Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio si devono considerare molteplici fattori, acquisto di minicar compreso, non solo il reddito - Cassazione, sez. I^, 14 luglio 2011 n. 15566

Convivenza con un nuovo patner, conseguente revoca o riduzione del contributo per il mantenimento del coniuge - Tribunale di Varese ordinanza 26 novembre 2010

Il mantenimento dei figli è assolto dal genitore, non convivente con i figli e dotato di eseguo reddito, mediante la mera ospitalità data ai figli in occasione delle loro visite - Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

Si al mantenimento e alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne studente universitario, anche se il padre è formalmente disoccupato - Corte Appello Roma 6 aprile 2011

Il Tribunale per i Minorenni di Roma e la scelta della scuola del figlio minore - decreto 27 giugno 2011

Valida in Italia la sentenza di divorzio, pronunciata da un Tribunale estero, anche se prescinde dalla preventiva separazione dei coniugi

La casa utilizzata nel corso delle vacanze non può considerarsi residenza familiare e, quindi, non può essere assegnata in sede di separazione a uno dei due genitori - Corte di Cassazione, I sezione, 4 luglio 2011 n. 14553

Su affido e mantenimento dei figli decide il Giudice del divorzio, non ostante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (pronunciata nel corso del giudizio di divorzio) - Cass. I sezione 14 luglio 2011 n.15558

Nonni, zii e diritto di visita ai nipoti minori: Tribunale per i minorenni di Milano decreto 25 marzo 2011