Black out, l' Enel non deve risarcire i danni se il gestore non fornisce energia: Corte di Cassazione 15 settembre 2010 n°19565

La terza sezione civile della Cassazione con la ordinanza n. 19565/10, ha accolto il ricorso di Enel Distribuzione s.p.a., condannata in primo grado al risarcimento dei danni causati da black out ad un bar, poiché non aveva provato l’esistenza di una causa ad essa non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale.

In particolare, l’Enel sosteneva che, per effetto del d.lgs. n. 79/1999, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN).

Nella specie, il Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel, da distribuire poi agli utenti, con la conseguenza che quest’ultima si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.

Al riguardo, la Corte di Cassazione precisa:- che “la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); - che l’ Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale, in quanto sono riservati allo Stato ed affidati in concessione al Gestore della rete, la trasmissione ed il c.d. dispacciamento dell’energia elettrica; che, conseguentemente, le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il GRTN per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; che la GRTN non può essere considerata ausiliaria dell’Enel ex art. 1228 c.c., poiché si tratta di un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, essendo posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN; che, concludendo, per potersi affermare la responsabilità dell’Enel distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che il Gestore della rete di trasmissione nazionale abbia effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel distribuzione. In caso contrario (ossia di effettivo black out), l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile ad Enel, con conseguente rigetto della domanda.

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