Brevi considerazione in ordine al diritto di abitazione al coniuge superstite in tema di successione, in assenza di testamento - Tribunale di Roma 9 novembre 2010
Questi i condivisibili principi espressi dalla recente sentenza del Tribunale di Roma (9 novembre 2010) in ordine al diritto di abitazione al coniuge superstite in tema di successione, ab intestato.
L’art. 540, comma II°, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d’abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Detto art. 540 c.c. nel porre i diritti del coniuge a carico della disponibile, non opera solo su un piano qualitativo, imponendo di comporre la porzione divisoria del coniuge con la casa familiare, ma comporta, in ogni caso, un aumento quantitativo della legittima del coniuge.
Ciò significa che al valore della riserva in quota, stabilita negli art. 540 - 548, deve essere aggiunto il valore dei diritti di abitazione e di uso sull'alloggio familiare.
Tali diritti gravano, ai sensi dell’art. 540 c.c. sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
La somma dei due valori costituisce la riserva complessiva del coniuge, ossia il minimum che egli deve conseguire nella successione (cfr sul punto Cass. 6 aprile 2000 n. 4329, in Giust. civ., 2001, I, 2198, secondo cui: “In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari)”.
I diritti in esame sono legati di specie (art. 649, comma 2, c.c.), che il coniuge acquista immediatamente al momento della morte. L'automaticità dell'acquisto fa si che il coniuge superstite debba conseguire nella divisione ereditaria solo la differenza fra il maggiore valore della quota ereditaria ed il minor valore di quei diritti, che egli ha già acquistato come legatario. In altre parole la quota ereditaria del coniuge è in parte integrata da quei legati, in parte da beni in proprietà. In linea di massima, quindi, i diritti del coniuge sulla casa familiare si comportano come legati in conto: se il loro valore non copre l'intero valore della quota ereditaria del coniuge, costui ha diritto di concorrere sugli altri beni per il supplemento; quando il valore della quota è, invece, totalmente rappresentato dai diritti sulla casa familiare, l'imputazione del legato implica che il coniuge sia totalmente escluso dalla divisione, non essendovi alcun supplemento da prendere sugli altri beni. Infatti l'assoluta preminenza assegnata alla vocazione a titolo particolare del coniuge può comportare, in determinati casi, l'esclusione del coniuge stesso dalla successione nella proprietà (in particolare l'esclusione consegue quando i legato ex art. 540 esauriscono sia la disponibile e sia la legittima del coniuge la quota stabilita negli art. 540 - 548).
Cioè a dire il coniuge, dopo avere conseguito con l'acquisto dei diritti sulla casa familiare oltre la metà del valore dell'asse, non può pretendere nulla di più; pertanto, l'intera eredità, costituita dalla nuda proprietà della casa familiare dei mobili e dalla liquidità, è in questo caso devoluta interamente ai figli.
Il fatto che i figli possano conseguire un valore minore della riserva è circostanza priva di conseguenza, perché, come anticipato, l’art. 540 c.c. consente non solo il sacrificio della disponibile, ma consente di incidere anche sulla riserva dei figli (né i figli hanno diritto di ricevere un conguaglio in corrispettivo di tale loro sacrificio).
Legittima e disponibile in presenza di attribuzioni di beni determinati (tale è anche il legato di specie in favore del coniuge ex art. 540 c.c.) si determinano una volta per sempre al momento dell'apertura della successione: la proporzione che ne scaturisce, una volta determinata in conformità a quei valori, è insensibile ai mutamenti intervenuti successivamente fino alla divisione.
Quanto alle spese anticipate dal coniuge:
- resta a suo carico l’Ici;
- le rate del mutuo, riguardando la proprietà del bene, sono a carico dei due eredi e, quindi, la convenuta (mera legataria) ha diritto di conseguire il rimborso integrale di quanto anticipato
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