Brevi note in tema di spese ordinarie e straordinarie per i figli
Il mantenimento viene identificato nella somma necessaria a consentire la soddisfazione di tutte le esigenze di vita (elementari e non) di una determinata persona, in relazione al tenore di vita, che possono assicurarle i genitori, compatibilmente ai loro redditi ed alle spese che, a loro volta, devono sostenere per il proprio mantenimento. È pertanto ovvio che l'assegno di mantenimento, unito al contributo dato anche dal genitore percettore di quest'ultimo, sia calcolato in modo da consentire al figlio di poter soddisfare non solo i bisogni elementari della vita quotidiana, ma anche ulteriori esigenze di studio, ludiche od estetiche, che già formano oggetto del tenore di vita della prole.
Abitualmente il Giudice stabilisce che, oltre all’assegno di cui sopra, debbano essere suddivisi tra i genitori anche le c.d. spese straordinarie.
Secondo un'accezione lata si intende come straordinaria qualunque spesa ulteriore rispetto a quelle essenziali (vitto, alloggio).
Vengono così chiesti da un genitore all’altro i contributi più disparati, come ad esempio quelli per il cinema, il teatro, il parrucchiere, la cena con gli amici, il regalo di compleanno e così via. Tale nozione di spesa straordinaria è, tuttavia, il frutto di un fraintendimento del concetto stesso di mantenimento. Andare a chiedere il contributo percentuale a titolo di spese straordinarie per esborsi del tipo di quelli appena indicati, significa identificare il concetto di mantenimento nel contributo necessario a soddisfare le più elementari esigenze di vita, facendo una chiara sovrapposizione con la nozione di alimenti. Sono infatti questi ultimi a consentire di ovviare alle necessità fondamentali della vita quotidiana.
Nel concetto di spese straordinarie rientrano tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale (ovviamente, tali esigenze mutano e si accrescono nel corso del tempo, in ragione del sempre maggiore benessere e in relazione all’età dei figli, secondo l’id quod plerumque accidit).
Vi rientrano, quindi non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie.
Si ritengono, quindi, spese straordinarie quelle che, non riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale, quali lavarsi, mangiare, vestirsi – aspetto negativo -, siano periodiche e non fisse, gravose e non vili, necessarie o utili e non meramente futili o voluttuarie – aspetti positivi -, nonché le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).
Le spese straordinarie si possono raggruppare, a titolo esemplificativo, in tre filoni tipici, con tutti i menzionati limiti di una simile classificazione, anche con riferimento alla loro accezione: 1) spese relative alla salute (acquisto di particolari farmaci; visite specialistiche; interventi chirurgici; pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia); b. spese relative all’istruzione (rette di asili privati; tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione); c. spese relative alla cultura e allo sport (abbonamento ad una rivista specialistica e non certo ad una ludica, palestra, piscina).
Nota bene:
- Il coniuge tenuto al contributo per le spese straordinarie, vi può essere tenuto a semplice richiesta del genitore collocatario, purchè vi sia stato previo accordo; oppure, senza previo accordo ma previa esibizione della documentazione che ne registra l’esborso, per le sole spese il cui esborso è obbligatorio per Legge o regolamento. Il giudice è libero di stabilire, in sentenza, un regime unitario o diversificato. Altrimenti può differenziare in ragione della natura delle spese.
- Il contributo alle spese straordinarie presuppone abitualmente che sia data adeguata documentazione degli importi e delle causali di detti esborsi;
- secondo la Suprema Corte (da ultimo: Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9376), non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dell'art. 155 c.c., determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459)
Per leggere la tabella esemplificativa del Tribunale di Varese
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