Brevi riflessioni in ordine al contratto di rendita vitalizia o di vitalizio assistenziale
Il contratto di rendita vitalizia o di vitalizio assistenziale, espressamente previsto dall'art. 1872 cod. civ. (così come il vitalizio alimentare o contratto di mantenimento, che ne costituisce una forma particolare) può avere natura di negozio a titolo gratuito oppure a titolo oneroso e, in quest'ultima ipotesi, è caratterizzato dall'alea circa il risultato economico del contratto, intimamente collegato alla durata della vita del vitaliziante ed incidente sulla misura della prestazione (cfr. Cass. civ. sent. n. 1683 del 1982)
Il contratto con cui una parte si obbliga, in corrispettivo della alienazione di un immobile, a prestare all'altra, vita natural durante, l'assistenza materiale e morale, con l'esplicazione delle cure e dei servizi necessari ad assicurarne il benessere materiale e morale, rientra nello schema del contratto vitalizio oneroso, caratterizzalo dalla finalità di assicurare una data prestazione al beneficiario, vita natural durante, quale corrispettivo della dazione di un altro bene, e dall'alea, inerente alla data incerta della morte dello stesso beneficiario (cfr. Cass. civ. sent. n. 3553 del 1977; conf. 857/67; 3501/69).
L'elemento caratterizzante ed essenziale del vitalizio oneroso - nel quale al trasferimento istantaneo di alcuni beni (mobili o immobili) ovvero alla cessione di capitali fa riscontro l'obbligazione ad esecuzione continuata avente ad oggetto la rendita - e l'alea, la quale pone entrambi i contraenti in una situazione d'incertezza economica, in quanto il vantaggio e correlativa perdita economica rimangono collegati all'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato. Tale elemento, oltre a caratterizzare la stessa causa del contratto, influisce anche sull'oggetto di questo, in quanto, mentre la prestazione del vitaliziato si presenta certa nella sua esistenza e determinata (o almeno determinabile), quella del vitaliziante appare incerta sia nell'esistenza che nell'ammontare, senza che, peraltro, ciò intacchi il principio della bilateralità dell'alea, giacche l'incertezza della prestazione del vitaliziante influisce pur sempre sul risultato economico del negozio (Cass. civ. sent. n. 3902 del 1981; conf. 1728/64).
Nel contratto di vitalizio oneroso l'alea e ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzano una situazione d'incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, circa la perdita che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento nella effettiva durata del contratto.
L'alea va pertanto esclusa quando il beneficiario della rendita sia per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte, o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni, che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile (cfr., da ultimo, Cass. civ. 24.6.2009 n. 14796; v. anche sent. n. 3980 del 1976; sent. n. 4547 del 1977; conf. 1694/71; 857/67; 2283/80; 3902/81).
In tema di vitalizio oneroso, l'indagine sulla ricorrenza dell'aleatorietà, quale requisito essenziale del contratto, va condotta con riferimento al momento della conclusione del contratto medesimo (cfr. Cass. civ. sent. n. 3902 del 1981; sent. n. 2419 del 1984) che è affetto da nullità anche quando è in buona fede che le parti al momento della sua sottoscrizione abbiano, erroneamente, ritenuto la sussistenza dell'alea (cfr. Cass. civ., sent. n. 1516 del 1997; conf. sent. n. 4503 del 1996).
Il verificarsi della morte del vitaliziato immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vitalizio oneroso o a breve distanza da questa non è da solo sufficiente ad escludere l'elemento del rischio, a tal fine richiedendosi, invece, la sussistenza di un collegamento causale dell'evento letale ad un preesistente stato morboso, che, per la sua natura e gravita, faccia apparire sicura o estremamente probabile la morte del vitaliziato, ovvero che questi abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. civ. sent n. 3902 del 1981; sent. n. 2419 del 1984; sent. 4025 del 1995).
In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiano. Ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (cfr. Cass. civ., sent. n. 19763 del 2005).
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