Cass. 10 gennaio 2013 n. 425 - senza la produzione dell'avviso di ricevimento inammissibile il ricorso in Cassazione del fisco

In caso di mancato deposito dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso alla Suprema Corte è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. Lo ha ritenuto la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 10 gennaio 2013 n. 425, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una società a cui la Guardia di Finanza di Aversa aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. L’Agenzia delle entrate, infatti, non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e non ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell’articolo 184-bis c.p.c. per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’articolo 6, primo comma, della legge n. 890/82.

 

Cass.  10 gennaio 2013 n. 425

Svolgimento del processo

In seguito a p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Aversa, con il quale veniva constatata -a carico della srl "Di Costanzo Segnaletica"- l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, l'Ufficio finanziario di Piedimonte Matese notificava alla detta società l'avviso di rettifica n. 800125/01 relativo all'anno di imposta 1997.

Avverso siffatto avviso la società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Caserta, deducendo la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in quanto la motivazione dell'avviso si limitava a richiamare per relationem il contenuto del pvc. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR di Napoli rigettava l'appello dell'Ufficio; al proposito evidenziava che l'Ufficio non aveva indicato nella rettifica le motivazioni contestate e si era limitato ad un acritico rinvio al p.v.c. (non notificato), senza riportare i parametri in base ai quali aveva presunto e quantificato l'eventuale reddito inevaso.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Con il primo motivo l'Agenzia deduceva, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56; al riguardo sosteneva che, come affermato da univoca giurisprudenza della S.C., la motivazione degli avvisi di accertamento non deve essere frutto necessariamente di un'autonoma valutazione - da parte dell'Ufficio - degli elementi forniti dagli organi preposti all'attività istruttoria, ben potendo la motivazione consistere nell'acritica recezione (anche per relationem) di quanto esposto da tali organi; ciò a maggior ragione nel caso di specie, nel quale il pvc era da ritenersi conosciuto dalla controparte, in quanto relativo a verifiche effettuate nei confronti della società ricorrente con la partecipazione dell'amministratore unico.

Con il secondo motivo deduceva, ex art. 360 c.p.c., n. 4 (rectius: n. 5), omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio; al riguardo sosteneva che la gravata; sentenza non aveva tenuto conto che l'avviso di rettifica riportava nei particolari le singole violazioni contestate (con indicazione della relativa imposta evasa nonchè della norma sanzionatoria e della sanzione) e conteneva il rinvio specifico alle risultanze del pvc.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce consolidato principio di questa S.C., dal quale non v'è ragione di discostarsi, che "la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1" (Cass. sez. unite 627/2008; v. anche Cass. 13639/2010, secondo cui "la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo").

Nel caso di specie l'Agenzia ricorrente non ha depositato agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e non ha chiesto (nè all'odierna nè alla precedente udienza del 21-4-2011) di essere rimesso in termini; di conseguenza, non avendo l'intimato svolto attività difensivi, il ricorso va, come detto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

 

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