Cass. 10 luglio 2013 n. 17089 le generiche esigenze della fase evolutiva dei figli non giustificano, di per sè, l'aumento del mantenimento
Spiegano i Giudici di legittimità che a seguito della separazione personale continua a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che imponendo ai genitori il dovere di mantenere istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione ditali esigenze è correlato anche al livello economico sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Tali criteri non sono stati ritenuti rispettati dalla sentenza impugnata, che:
- aveva fatto riferimento esclusivamente alle esigenze della minore, omettendo di valutare gli altri elementi indicati dalla legge, ed in particolare l'elevato reddito del padre, titolare di un cospicuo patrimonio, nonchè l'indisponibilità di redditi da parte di essa ricorrente;
- non aveva svolto alcuna indagine in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi ed alla loro capacità di lavoro, determinando l’assegno in una misura da essa astrattamente ritenuta congrua
- aveva apoditticamente definito ingiustificata in rapporto alle esigenze connesse all’età della figlia, la misura dell’assegno di mantenimento che il Tribunale aveva posto a carico del padre, astenendosi dal valutare il grado di soddisfazione di tali necessità di cui la minore aveva fruito nel corso della convivenza.
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