Cass. 10 luglio 2013 n. 17089 le generiche esigenze della fase evolutiva dei figli non giustificano, di per sè, l'aumento del mantenimento

La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 10 luglio 2013 n. 17089, afferma che ma modifica dell’assegno alla ex moglie a seguito del riconoscimento dell’addebito non può riguardare anche la figlia il cui mantenimento deve sempre diferisi alle possibilità del genitore e non solo in con alle generiche esigenze della fase evolutiva della bambina.

Spiegano i Giudici di legittimità che a seguito della separazione personale continua a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che imponendo ai genitori il dovere di mantenere istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione ditali esigenze è correlato anche al livello economico sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.

Tali criteri non sono stati ritenuti rispettati dalla sentenza impugnata, che:

-      aveva fatto riferimento esclusivamente alle esigenze della minore, omettendo di valutare gli altri elementi indicati dalla legge, ed in particolare l'elevato reddito del padre, titolare di un cospicuo patrimonio, nonchè l'indisponibilità di redditi da parte di essa ricorrente;

-      non aveva svolto alcuna indagine in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi ed alla loro capacità di lavoro, determinando l’assegno in una misura da essa astrattamente ritenuta congrua

-      aveva apoditticamente definito ingiustificata in rapporto alle esigenze connesse all’età della figlia, la misura dell’assegno di mantenimento che il Tribunale aveva posto a carico del padre, astenendosi dal valutare il grado di soddisfazione di tali necessità di cui la minore aveva fruito nel corso della convivenza.

 

Per leggere la sentenza

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass 18 settembre 2013 n. 21273 - a carico del coniuge facoltoso l'80% delle spese straordinarie del figlio minore.

Cass. 2 ottobre 2013 n. 22568: assegno divorzile in favore della moglie anche senza specifica domanda

Cass. 2 agosto 2013, n. 18554 - in difetto di controdichiarazione scritta l'imprenditore perde gli immobili intestati alla moglie per sfuggire ai creditori

Tribunale per i minorenni di Trieste 21 agosto 2013: interruzione dei rapporti del genitore detenuto con il figlio; diritto al risarcimento dei danni

Tribunale Modena, 4 aprile 2013: si può promuovere un giudizio ex art. 700 c.p.c. per ottenere dal Tribunale Ordinario dei provvedimenti nell'interesse dei figli minori di genitori non coniugati?

Cass. 26 luglio 2013 n. 18132: madre immatura, incapace di tutelare le figlie e di allontanarsi da un marito violento. Conseguente dichiarazione di adottabilità della prole

Cass. 20 giugno 2013, n. 15481: anche i conviventi more uxorio hanno diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari e, pertanto, a giovarsi del patrocinio legale a carico dello Stato

Cambiano alcune norme del diritto di famiglia: piena eguaglianza tra figli nati nel matrimoni e fuori, abolita la categoria dei figli naturali, decade il diritto di commutazione

Cass. 24 giugno 2013 n. 15753 - l'ex moglie non perde l'assegnazione della casa familiare, anche se inizia la convivenza con altro uomo nello stesso appartamento.

Cassazione 28 maggio 2009, n. 12551 - prestiti tra coniugi non restituibili, è vita familiare