Cass. 10 marzo 2014 n. 5527 - annullamento del testamento per incapacità del testatore
Qui di seguito i principi ribaditi dalla II sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 10 marzo 2014 n. 5527:
a) in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore non basta l’esistenza di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", ma è necessaria la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
b) L'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.
c) Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.
In senso conforme Cass. n. 15480/01; Cass. n. 8079/05 e Cass, n. 9081/10.
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