Cass. 10 ottobre 2012 n. 17268: gravi difetti dell'immobile imputabili al costruttore e responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.
La Cassazione, con sentenza 10 ottobre 2012 n. 17268, sancisce che qualora il fenomeno dannoso sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti) e, quindi, l’immobile presenta gravi difetti di costruzione, il giudice, può condannare il condominio ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, indipendentemente da colpa nella causazione dei danni provocati dai difetti, per il sol fatto d’essere proprietario e, quindi, custode delle parti comuni (art. 2051 c.c.).
Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non di un’ipotesi responsabilità a titolo derivativo. Il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua specifica attività e fondata sull'art. 1669 c.civ., bensì di autonoma fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c.
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