Cass. 11 febbraio 2013 n. 3179 - Non è licenziabile il lavoratore che si assenta per poche ore, senza preventiva autorizzazione, se ciò non nuoce alla regolare attività aziendale

Un dipendente chiedeva un permesso per recarsi presso l’ufficio infortuni della direzione generale dell’azienda, ubicato in luogo diverso da quello lavorativo. Tuttavia, da un successivo controllo, emergeva che egli non vi si era mai recato. L’azienda licenziava, quindi, il lavoratore con l’accusa di essersi allontanato dal posto di lavoro per quasi tre ore con una giustificazione infondata.

Per la Cassazione,  sentenza  11 febbraio 2013 n. 3179, la condotta del dipendente «non integra un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento», considerata «l’oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro», la «mancanza nella lettera di contestazione dell’indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti». E ciò, prosegue la sentenza, anche in base al codice disciplinare aziendale per le assenze ingiustificate e per l’ipotesi in cui il lavoratore non offra integralmente la propria prestazione lavorativa per comportamenti ingiustificati.

Nella specie, il codice disciplinare predisposto dall’azienda prevedeva una sanzione graduale in base al numero di giorni di assenza (superiore a 5) e, ciò anche in caso di recidiva del lavoratore. In quest’ultimo caso, il lavoratore poteva essere licenziato solo se già sanzionato con misure conservative per almeno due volte. Anche una precedente sospensione dello stesso lavoratore, dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione, per un evento analogo ma, avvenuto in pausa pranzo, è stata ritenuta irrilevante per il successivo licenziamento.

Pertanto la Corte dichirava illegittimo il licenziamento, con ordine di reintegra e risarcimento del danno in favore del lavoratore.

 

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