Cass. 11 giugno 2013 n. 14720 - in ordine alla domanda di rientro del figlio minore in Italia spetta la competenza al Tribunale per i minorenni

Afferma la sesta sezione della Corte di Cassazione, sentenza 11 giugno 2013 n. 14720 (regolamento di competenza di ufficio), che non sussiste la competenza del Tribunale Ordinario riguardo ad una domanda di rientro di minore trasferito all'estero, del tutto estranea al procedimento di separazione personale tra i genitori. Al contrario, sussiste competenza del Tribunale per i Minorenni, in quanto: - espressamente indicata dalla L. n. 64 del 1994, in ordine a tutte le questioni in cui può essere coinvolto un minore, nei casi previsti dalla Convenzione dell'Aja, 25/10/1980; Lussemburgo, 20/5/1980; l'Aja, 28/05/1970; l'Aja, 5/10/1961; -appare prevalente l'ipotesi di trasferimento del minore da uno Stato straniero in Italia, ma non è del tutto esclusa, a talune condizioni, l'ipotesi opposta. Spetterà, quindi, al Tribunale per i Minorenni, funzionalmente competente, valutare se sussistono le condizioni per la giurisdizione del giudice italiano.

 

Cass. 11 giugno 2013 n. 14720

Svolgimento del processo  Motivi della decisione

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con ordinanza in data 10 luglio 2012, richiede d'ufficio regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Rossano aveva declinato la propria competenza funzionale in relazione ad una domanda di rientro immediato in Italia della minore …., trasferita in …., nell'ambito di un procedimento di separazione tra i genitori … e .. Va innanzitutto precisato che questa Corte è investita della questione di competenza funzionale tra Tribunale Ordinario e per i Minorenni, e a tale questione deve limitarsi la sua pronuncia. Non sussiste la competenza del Tribunale Ordinario riguardo ad una domanda di rientro di minore/trasferito all'estero, del tutto estranea al procedimento di separazione personale tra i genitori (nella specie, pendente presso il Tribunale di Rossano). Al contrario, sussiste competenza del Tribunale per i Minorenni: -  espressamente indicata dalla L. n. 64 del 1994, in ordine a tutte le questioni in cui può essere coinvolto un minore, nei casi previsti dalla Convenzione dell'Aja, 25/10/1980; Lussemburgo, 20/5/1980; l'Aja, 28/05/1970; l'Aja, 5/10/1961. E' vero che appare prevalente l'ipotesi di trasferimento del minore da uno Stato straniero in Italia, ma non è del tutto esclusa, a talune condizioni, l'ipotesi opposta. Va dichiarata la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che dovrà peraltro valutare se sussistono le condizioni per la giurisdizione del giudice italiano. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M. La Corte dichiara funzionalmente competente il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013

 

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