Cass. 12 luglio 2013 n. 17257 sul rilievo, d'ufficio, della nullità del contratto bancario, fondato sull'esigenza di tutela di interessi generali non sacrificabili

La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 12 luglio 2013 n. 17257, del si pronuncia sul tema dei limiti della rilevabilità d’ufficio della nullità dei contratti bancari (nella specie contratto di fideiussione bancaria, sollevata per la prima volta in grado di appello.

Ad avviso della Corte il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati od emergenti ex actis, ogni forma di nullità contrattuale non soggetta a regime speciale, con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio. Il rilievo officioso della nullità del contratto viene fondato, dunque, sull'esigenza di tutela di interessi generali non sacrificabili in nome del rispetto, meramente formalistico, del divieto di extrapetizione.

E ciò facendo leva sulla funzione, propria dell'art. 1421 c.c., d'impedire che il contratto nullo, sul quale l'ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti, "pur in presenza di un obbligo a carico del giudice di decidere secundum jus e quindi di evidenziare in giudizio la mancanza di fondamento di una domanda che presupponga la sussistenza dei requisiti di validità del contratto", vengono superati quegli orientamenti che limitavano la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, anche oltre l'attività assertiva delle parti, soltanto alle azioni volte ad ottenere l'applicazione o l'esecuzione del contratto.

Il rilievo officioso della nullità del contratto viene fondata sull'esigenza di tutela d'interessi generali non sacrificabili in nome del rispetto, meramente formalistico, del divieto di extrapetizione.

Come sottolineato dalle Sezioni Unite, l'obbligo di esaminare d'ufficio la natura abusiva (e la conseguente nullità ed inapplicabilità) di una clausola contrattuale è stato sottolineato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di Giustizia sez. 4^, 4 giugno 2009 causa C-243/08 e 6 settembre 2009 in procedimento C-40-08) e si deve ritenere che sorga "ogni qualvolta il contratto sia elemento costitutivo della domanda".

Il timore della lesione del principio del contraddittorio e della conseguente formazione di un giudicato in violazione del principio dispositivo, posto a base dei precedenti orientamenti "riduttivi", è stato preso in esame dalle Sezioni Unite e ritenuto risolto alla luce dell'obbligo per il giudice di merito di sollecitare l'attivazione del contraddittorio su tutte le questioni rilevate d'ufficio e non formanti oggetto del thema dedendum oggetto di esplicita trattazione, attualmente imposto dal novellato art. 101 cod. proc. civ. ma già in precedenza desumibile dal sistema e da numerose pronunce della Corte (Cass. 14637 del 2001; 21108 del 2005; 15194 del 2008; 18191 del 2009; 10062 del 2010; 11928 del 2011).

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