Cass. 13 aprile 2012 n. 5876: in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio è legittimo il deposito di atti oltre il termine stabilito dal giudice se il contraddittorio è rispettato
La Corte di Cassazione, I^ Sezione, con sentenza 13 aprile 2012 n. 5876 ritiene:
- che nel procedimento di appello, nel rito camerale di cui all'art. 4, XII^ comma, della legge n. 898 del 1970, l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio e che quindi sia rispettato il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale;
- che, quindi, è legittimo valutare, anche in via deduttiva presuntiva, l’esistenza del diritto all’assegno divorzile sulla base di documentazione depositata tardivamente, che anche il giudice di rinvio può acquisire, a condizione che su detta documentazione si sia instaurato un contraddittorio pieno e completo;
- che è pertanto nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la pronuncia di secondo grado che nega la concessione del richiesto assegno divorzile, fondato su nuove circostanze, evidenziate dal coniuge attraverso il deposito di documenti oltre il termine concesso dal Giudice, pur in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione svolta dalla difesa dell'altro coniuge, e ciò senza che all'udienza camerale lo stesso Giudice abbia consentito l'esplicarsi del contraddittorio sul punto mediante il rinvio dell'udienza medesima.
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