Cass.13 aprile 2012 n. 5883: è legittimo il provvedimento di adozione di minori anche quando vi sia un parente stretto disponibile ad occuparsene, in difetto di prova di un interesse reale verso i bambini

Ritiene la Corte di Cassazione, I^ Sezione, con sentenza 13 aprile 2012 n. 5883 che è legittimo il provvedimento di adozione dei minori anche quando vi sia un parente stretto, disponibile ad occuparsene che, tuttavia, non abbia dato prova di un interesse reale verso i bambini e non abbia mai fatto nulla per alleviarne la condizione di sofferenza.

 

Nel caso in esame la dichiarazione di adottabilità dei due fratellini seguiva a gravi carenze e maltrattamenti continuati da parte dei genitori, ampiamente documentati nel tempo dai servizi sociali, culminati in episodi gravissimi come il tentativo di suicidio da parte del fratellastro di nove anni (dopo aver appiccato un incendio nella casa familiare), ma anche la presenza di carie non curate nella bambina e l’asportazione per proprio conto dei punti a seguito di un intervento chirurgico da parte dell’altro fratellino. Il tutto in una condizione di estremo degrado.

La nonna, nel lungo periodo di osservazione da parte dei servizi sociali, oltre al “disinteresse dimostrato per le squallide condizioni di vita dei bambini” aveva rivelato “una costante incapacità di comprendere le esigenze dei nipoti” e il rifiuto di collaborare con i servizi stessi.

Mente la zia che pure si era dichiarata disposta a tenerli ed aveva fatto loro qualche visita saltuaria in istituto, aveva dimostrato un interesse tardivo.

Infatti, “l’accertamento dei significativi rapporti fra i parenti entro il quarto grado e il minore …. rappresenta un prius, non un posterius, rispetto all’audizione dei medesimi parenti”.

E la Corte di Appello aveva appunto accertato “l’insussistenza di simili rapporti con la zia materna”.

Alla luce di quanto sopra esposto la Corte di cassazione, I Sezione civile, con sentenza del13 aprile 2012 n. 5883, ha respinto i ricorsi dei familiari, nella specie nonna e zia, che si erano dichiarate disponibili ad occuparsene se non avevano mai dato prova di un interesse reale verso i bambini né avevano fatto alcunchè per alleviarne la condizione di sofferenza.

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