Cass. 13 dicembre 2012, n. 22909: nel caso di una casalinga investita da un'automobile, i congiunti della vittima hanno diritto ad esigere il risarcimento del danno non patrimoniale come diritto proprio e personale.
- i congiunti di una casalinga, investita da un’automobile, hanno diritto di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali per il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dal decesso della persona cara, e, dunque, dalla perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza dalla stessa fornite, le quali, benché non produttive di reddito, sono economicamente valutabili;
- detto diritto deve ritenersi sussistente sia nell'ipotesi di decesso del congiunto che in quella, diversa, di gravi lesioni personali del medesimo;
- l’importo del risarcimento va sì quantificato in una unica voce omnicomprensiva; ma i congiunti hanno diritto a che il danno subito sia quantificato secondo un rigoroso criterio di personalizzazione, con riferimento alla peculiare e specifica situazione di ognuno, non quale mera percentuale del danno altrui;
- tenendo conto, nella sua espressione, di tutti gli aspetti assunti dal danno non patrimoniale nel caso concreto, ed in particolare del danno insito nella perdita del rapporto parentale, che si somma alle sofferenze morali transeunti (cfr sul punto Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, leading case in materia);
- non solo il danno è risarcibile, ma è possibile attingere abbondantemente al regime delle presunzioni. Al riguardo quanto allo status di casalinga, è sufficiente che risulti che la defunta convivesse con la famiglia in assenza di possibili alternative ovvero di deduzioni o prove che la stessa lavorasse al di fuori del nucleo famigliare. Quanto, invece, alla prova delle attività concretamente svolte dalla defunta esse possano agevolmente presunte alla luce di fatti pacifici, quali che la stessa fosse madre di famiglia, con marito, tre figli e madre anziana tutti conviventi.
- relativamente alla quantificazione del danno, legittimo il richiamo ai criteri del triplo della pensione sociale o del reddito, per analogia, di una collaboratrice famigliare.
- In tale ipotesi la prova per presunzioni può ritenersi raggiunta anche nell'ipotesi in cui sia carente un legame di assoluta necessità causale fra il fatto noto ed il fatto ignoto, in quanto sufficiente che il fatto da provare costituisca conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criteri di normalità e di plausibilità, desumibili dalle nozioni di comune esperienza.
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