Cass. 14 giugno 2012 n°9770: impugnabili ex art 111 Cost. i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello per i minorenni, Giudice del reclamo, ex art. 317-bis c.c., in punto di affido, mantenimento e assegnazione della casa familiare
L’equiparazione della posizione dei figli, nati o fuori dal matrimonio o nel matrimonio, operata dalla legge n. 54/2006, comporta delle conseguenze anche sul piano processuale, non rilevando il fatto che il procedimento ex art. 317 bis c.c. si svolga secondo il rito camerale (di diverso avviso la precedente giurisprudenza: Cass. n 23032/09)
Cass I^ sezione 14 giugno 2012, n. 9770
Svolgimento del processo
1. …. impugna, con ricorso ex articolo 111 della Costituzione, il decreto della Corte di appello di Torino che ha affidato in via esclusiva alla madre, ... , il minore ... disponendo che il padre potrà incontrare il figlio solo su richiesta di quest'ultimo e con le modalità e i tempi indicati nella richiesta. 2. Si difende con controricorso ... che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
3. Il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in conformità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. civ. n. 23032 del 30 ottobre 2009) secondo cui in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.
4. Il ricorso è infondato in quanto prospetta una violazione di legge inesistente e che sarebbe consistita nel fraintendimento della normativa sull'affidamento condiviso. La Corte di appello avrebbe infatti basato sulla circostanza del rifiuto del figlio minore di convivere e frequentare regolarmente il padre la decisione di disporre l'affidamento esclusivo alla madre.
5. Una tale affermazione non ricorre affatto nella motivazione della Corte di appello in ordine all'affidamento (mentre ovviamente costituisce parte della motivazione sul collocamento del figlio presso la madre). Essa è al contrario smentita dalle considerazioni svolte dalla Corte territoriale, tutte incentrate sul comportamento e il carattere del G. oltre che sulla relazione peritale che ha ricostruito negativamente il rapporto con il figlio. Si tratta di una valutazione ben diversa da quella pretesamente basata su un rifiuto (auspicabilmente temporaneo) della figura paterna.
6. Né il ricorso ha fondamento se riferito alla contestazione della motivazione che appare invece esauriente e coerente nel ricostruire quale sia l'interesse del minore in questa fase della crescita per addivenire a una decisione il più possibile coerente e che salvaguardi in una prospettiva più ampia il rapporto fra padre e figlio.
7. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003.
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