Cass. 14 novembre 2012 n. 44121 in punto di gratuito patrocinio: nel reddito si devono calcolare anche le entrate dei familiari "di fatto"
I tempi sono cambiati, anche la famiglia di fatto è ormai una realtà sociale che esprime caratteri e istanze analoghe a quelle della famiglia legittima, stricto sensu intesa.
E, quindi, sarebbe contrario ai principi «di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale», non calcolare nel reddito, di chi ha un reddito basso o nullo, anche le entrate dei familiari suoi conviventi in senso allargato.
Per le suesposte ragioni, la Corte di Cassazione, con sentenza 14 novembre 2012 n. 44121, ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio nei confronti di un signore pugliese, Donato I., che abitava insieme alla compagna e alla madre di lei, considerando legittima la decisione del Tribunale di Fasano del giugno 2005, che ha ritenuto di dovere cumulare nel reddito - ai fini della revoca del gratuito patrocinio - anche quello della suocera “di fatto”.
Inutile il ricorso dell’uomo volto a dimostrare che la suocera acquisita non poteva essere ritenuta un familiare.
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