Cass 15 giugno 2012 n. 9877: è sufficiente la maggioranza qualificata per trasformare il cortile condominiale in parcheggio
La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza 15 giugno 2012 n. 9877, afferma che il cortile condominiale può diventare parcheggio per le auto dei condomini, anche se non tutti i proprietari sono d'accordo.
Infatti non è necessaria l'unanimità per modificare il regolamento del condominio: le norme che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle cose comuni non hanno natura contrattuale e ben possono essere modificate con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, comma 5 cc, vale a dire la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
La natura contrattuale si configura soltanto quando si tratta di clausole che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni oppure che attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.
Nulla di simile avviene nel caso in esame, in cui il regolamento vieta solo ed esclusivamente di occupare, anche temporaneamente, le parti comuni: si tratta in tutta evidenza di una disposizione che mira a evitare abusi da parte dei singoli condomini, per bloccare le mire espansionistiche di chi vuole allargare la sua proprietà esclusiva a danno di quella comune.
La norma in esame, pertanto, non può impedire la decisione dell'assemblea che punta a un diverso e migliore utilizzo della cosa comune, creando un parcheggio nel cortile dell'edificio.
Sbaglia quindi la Corte d'appello a dichiarare illegittima la delibera che destina a parcheggio il cortile dell'edificio con tanto di turni, perchè non c'è spazio per tutte le auto: alla decisione non serve l'unanimità dei partecipanti, come è previsto per modificare le norme del regolamento condominiale che hanno natura contrattuale.
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