Cass 15 giugno 2012 n. 9877: è sufficiente la maggioranza qualificata per trasformare il cortile condominiale in parcheggio

La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza 15 giugno 2012 n. 9877, afferma che il cortile condominiale può diventare parcheggio per le auto dei condomini, anche se non tutti i proprietari sono d'accordo.

Infatti non è necessaria l'unanimità per modificare il regolamento del condominio: le norme che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle cose comuni non hanno natura contrattuale e ben possono essere modificate con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, comma 5 cc, vale a dire la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

La natura contrattuale si configura soltanto quando si tratta di clausole che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni oppure che attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.

Nulla di simile avviene nel caso in esame, in cui il regolamento vieta solo ed esclusivamente di occupare, anche temporaneamente, le parti comuni: si tratta in tutta evidenza di una disposizione che mira a evitare abusi da parte dei singoli condomini, per bloccare le mire espansionistiche di chi vuole allargare la sua proprietà esclusiva a danno di quella comune.

La norma in esame, pertanto, non può impedire la decisione dell'assemblea che punta a un diverso e migliore utilizzo della cosa comune, creando un parcheggio nel cortile dell'edificio.

Sbaglia quindi la Corte d'appello a dichiarare illegittima la delibera che destina a parcheggio il cortile dell'edificio con tanto di turni, perchè non c'è spazio per tutte le auto: alla decisione non serve l'unanimità dei partecipanti, come è previsto per modificare le norme del regolamento condominiale che hanno natura contrattuale.

 

  

 

                                              Per leggere la sentenza

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 28 settembre 2012, n. 16583 in punto di lastrico solare e art. 1126 c.c.

Cass 4 ottobre 2012 n. 16901: - ancora una decisione in ordine alla legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, in tema di azioni di carattere reale.

Cass. 25 settembre 2012 n.16306- in quali casi la canna fumaria che attraversa il muro perimetrale di un edificio in condominio può essere ritenuta di proprietà esclusiva di un solo condomino?

Cassazione, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 17035 - soprelevazione che altera il decoro architettonico sul lastrico solare e prescrizione dei diritti dei condomini

Cass. Civ. 11 maggio 2012 n. 7401: è responsabile l'amministratore del condominio per i maggiori costi sostenuti rispetto al preventivo di spesa deliberato in sede assembleare

Cass. 14 giugno 2012 n. 9735: il condomino non ha diritto al risarcimento dei danni per la propagazione di polveri nell'aria causate dall'impresa che esegue i lavori

Cassazione sez. VI-2 14 giugno 2012 n. 9765 in punto di ripartizione delle spese di manutenzione dei condotti fognari verticali

Tribunale Messina sez. I 9 gennaio 2012 n°20: l'amministratore cessato dall'ufficio ha l'obbligo di restituire la cassa e tutti i documenti relativi alla gestione condominiale

Cassazione civile sezione II 28 marzo 2012 n. 4988 - solo ed esclusivamente all'assemblea dei condomini ha diritto di deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente

Cass. 21 maggio 2012 n. 8010: delibera condominiale annullabile se assemblea si limita a ripartire le spese