Cass. 15 luglio 2014 n. 16154 sull'inammissibilità del ricorso per Cassazione
E’ inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso in cui le affermazioni del ricorrente, a sostegno dell'impugnazione per difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, attengano al merito della controversia, siano del tutto indeterminate e sfornite di autosufficienza.
Cassazione civile Sez. VI/1 Ordinanza 15 luglio 2014, n. 16154
…. Omissis …. Rilevato che in data 14 gennaio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza sostanziali modifiche: 1) Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 723/10 ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da M.C. nei confronti del coniuge R.T.; 2) la Corte di appello di Venezia ha accolto il gravame della M. e posto a carico del R. un assegno mensile, da rivalutare annualmente, di 500 Euro; 3) ricorre per cassazione R.T. deducendo falsa applicazione di norme di diritto e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; 4) non svolge difese la M..
Ritenuto che: 5) il ricorso è assolutamente indeterminato quanto alla pretesa violazione di norme di diritto mentre, per ciò che concerne il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, appare inteso a una contestazione della decisione di merito e non a una puntuale indicazione di quali siano state le omissioni di valutazione e le contraddizioni logiche che avrebbero inficiato l'iter decisionale della Corte di appello. Su tali presupposti va rilevato che, nel riconoscere il diritto all'assegno e nel determinarne l'ammontare, la Corte distrettuale ha rilevato che la M. non ha una professionalità specifica, e, pur potendo in qualche modo provvedere a sè stessa, mettendo a frutto di volta in volta le esperienze passate, ha una potenzialità reddituale limitata che non le consente, anche in considerazione dell'età di oltre 50 anni, di provvedere completamente a sè stessa. Ciò a fronte di una capacità reddituale di R.T. pari, secondo le sue stesse dichiarazioni, ad almeno 30.000 Euro annui. Si tratta di considerazioni che appaiono conferenti rispetto ai criteri normativi e giurisprudenziali finalizzati all'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno divorzile e alla sua quantificazione e che le deduzioni contenute nel ricorso non smentiscono in quanto, secondo la Corte di appello, la attività di cantante e pianista svolta saltuariamente in Italia dalla M. non le consente, in Romania, la percezione stabile di un reddito di base sufficiente alle sue necessità di mantenimento e ancor meno la conservazione del tenore di vita presumibilmente goduto in costanza di matrimonio.
L'età e le condizioni di salute incidono pesantemente nella ricerca di lavori più gravosi che pure la M. ha svolto per alcuni periodi nel corso del matrimonio. Quanto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie della M. la Corte di appello ha evidenziato l'irrilevanza della proprietà di un appezzamento di terreno di 30 mq. in …. e ha riscontrato che, a seguito della separazione e dello scioglimento della comunione, la M. ha investito le somme ricavate per l'acquisto di una licenza necessaria per gestire un bar nella città di ----, attività durata poco per l'insuccesso che la M. ha attribuito alle sue condizioni di salute e a comportamenti illeciti del personale dipendente. Il ricorrente lamenta che l'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale della M. sia stato illegittimamente posto a suo carico con l'attribuzione del diritto all'assegno divorzile ma tale affermazione contraddice le sue stesse affermazioni circa il carattere assistenziale dell'assegno divorzile che trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà conseguente al matrimonio. Infine va rilevato come le deduzioni del ricorrente circa le capacità patrimoniali e finanziarie della M. siano del tutto generiche e sfornite di autosufficienza; 6) sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Corte condivide tale relazione ritenendo specificamente fondata la proposta dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto le deduzioni contenute nel ricorso, a sostegno della impugnazione per difetto di motivazione, attengono al merito della controversia, e si rivelano indeterminate e sfornite di autosufficienza relativamente alla consistenza patrimoniale e reddituale della M. Anche la insistenza del ricorrente sulla somma di 300.000 Euro che sarebbe pervenuta alla sua ex coniuge dalla divisione patrimoniale operata concordemente al momento della separazione appare inconferente rispetto alla ratio decidendi della Corte di appello che, dopo aver constatato l'incapacità per la M. di mantenere un livello di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, ha riscontrato altresì una situazione patrimoniale sicuramente non migliore rispetto a quella del ricorrente e una discrepanza del reddito percepito tale da legittimare l'accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento determinato comunque secondo criteri prudenziali e proporzionati al reddito dichiarato dal ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art. 52. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014
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