Cass. 16 aprile 2013 n. 9181 - legittimo il decreto ingiuntivo a carico dei condòmini senza la preventiva messa in mora

L'art. 63 d.a.c.c. dispone che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione».

Tanto può fare anche in base alla legge 220/2012 (riforma del condominio), in vigore dal 18 giugno, senza la preventiva autorizzazione assembleare. Tra l'altro,  in base al nuovo art. 1129 c.c., che impone all'amministratore di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è compreso, dispone che la costituzione in mora non è necessaria quando, scaduto il termine del pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (in questo caso, quindi, presso l'amministratore).

Quindi, per legge, non è richiesto che l'ingiunzione di pagamento sia preceduta da una diffida stragiudiziale. Nè la mancata messa in mora del condomino inadempiente non preclude all'amministratore la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo.

Tale principio viene applicato dalla Cassazione - sentenza 16 aprile 2003 n° 9181-  precisando che se anche la norma regolamentare (nella specie contenuta in un regolamento di natura contrattuale) prevede l'obbligo, per l'amministratore, di contestare formalmente la morosità prima di iniziare la procedura monitoria, detta norma non vieta all'amministratore di agire in via moratoria senza la previa messa in mora; piuttosto, si limita a fissare una regola di condotta, dalla cui violazione potrebbe, al più, discendere una responsabilità da inesatto adempimento nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore ai singoli condomini.

 

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