Cass. 16 gennaio 2013 n. 908 - il danno non patrimoniale da lesione della salute, categoria omnicomprensiva, comprende anche i danni patrimoniali derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa generica

La categoria concettuale della incapacità lavorativa generica non può essere utilizzata per riconoscere in modo automatico un danno patrimoniale da lucro cessante come conseguenza delle lesioni e fermo restando che i postumi permanenti di piccola entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudicano la capacità lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, deve però sottolinearsi che ciò non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa.

Pertanto si ritiene che gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possano dar luogo anche ad un danno patrimoniale da lucro cessante, qualora eliminino o riducano la capacità di produrre reddito.

Tale ragionamento, afferma Cass. sez. III^ 16 gennaio 2013 n. 908, è confermato, dalle conclusioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008 in ordine alla unitarietà della categoria del danno non patrimoniale da lesione della salute. Detta unitarietà, infatti, non osta a che il Giudice tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ivi compresi gli eventuali ulteriori danni patrimoniali derivati dalla riduzione della capacità lavorativa generica.

E’ conseguentemente errata la conclusione del giudice del merito secondo la quale la diminuzione della capacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito poiché, costituendo una lesione di una attitudine o di un modo d’essere del soggetto, si sostanzierebbe sempre e comunque in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico.

Nell’ipotesi in cui, al contrario, risulti comunque una riduzione, ancorché generica, della capacità di guadagno, tale ultima riduzione è certamente risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.

Di qui la necessità di un rinnovato esame della controversia che svolgerà il giudice del rinvio.

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