Cass. 16 maggio 2013 n. 11968: rottura della tubatura d'acqua di proprietà comune e responsabilità condominiale
All'interno di un condominio si rompe una tubatura d'acqua con conseguente allagamento di un locale all'interno dell’edificio.
Il danneggiato promuove allora due distinti giudizi: un procedimento monitorio volto ad ottenere un’ingiunzione di pagamento in danno del condominio relativa ai danni subiti dall'immobile; un giudizio ordinario di cognizione, al fine di sentir accertare e liquidare i danni causati ai beni mobili nonché all'attività commerciale svolta. Opposto il decreto ingiuntivo, i due giudizi di cognizione venivano riuniti. Il condominio chiamava in causa la sua compagnia assicurativa al fine di essere manlevato.
In primo grado, il Tribunale, confermava l’opposto decreto ingiuntivo, accoglieva, quindi, la domanda del condomino danneggiato condannando la compagnia assicuratrice a manlevare il condominio limitatamente alla quota dei danni arrecati al singolo.
In secondo grado, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado: - riteneva che i danni arrecati al cespite derivassero in parte dalla rottura della condotta ed in altra parte dalla umidità di risalita propria dell'immobile e che, pertanto, anche la liquidazione dei danni doveva rispecchiare tale ripartizione; - riduceva alcune voci e l’importo di alcuni danni liquidati, ascrivendo all’attore inappropriati lavori di ristrutturazione, tali da produrre umidità di risalita, avevano danneggiato l’immobile; - condannava la società di assicurazione a manlevare, senza alcuna esclusione, il condominio rilevando che i danni erano qualificabili genericamente come danni involontari a terzi coperti dalla polizza assicurativa; - individuava causa e consistenza dei danni (rottura della tubatura ed umidità di risalita), chiarendo che essi erano di difficile quantificazione liquidava, quindi in via equitativa, il danno da interruzione dell'attività lavorativa che teneva conto sia del danno emergente (lavori di ripristino) sia del lucro cessante (voce comprendente: il danno da interruzione dell'attività lavorativa, calcolato tenendo conto dei giorni di interruzione, del fatturato prodotto e della dichiarazione dei redditi del condomino danneggiato).
In sede di legittimità la Cassazione, con sentenza 16 maggio 2013, n. 11968 ha condiviso la scelta logica e giuridica operata dalla corte territoriale, ribadendo, tra l’altro, che “la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli art. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”.
pubblica su facebook

