Cass. 17 gennaio 2013 n. 1033: differenza tra disconoscimento e mancato riconoscimento delle riproduzioni meccaniche
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 17 gennaio 2013 n. 1033, ribadisce i seguenti principi:
- l’efficacia probatoria della riproduzione meccanica, essendosi formata fuori dal processo, è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale è stata prodotta, che può sempre disconoscere la stessa.
- Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche, di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
- Nel caso in cui non si riscontrino dette caratteristiche la contestazione deve essere interpretata come mancato riconoscimento e, quindi, in tal caso le prove possono essere liberamente apprezzate dal Giudice ex art. 116 c.p.c.
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