Cass 18 aprile 2012, n. 6052: si all'adozione di una bambina affetta da sindrome da astinenza neonatale, figlia di genitori tossicodipendenti
app/webroot/files/Cassazione Sezione I adozione.docIl caso.
Il Tribunale dei minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità di una minore, dopo aver valutato: - che la bambina era affetta da sindrome da astinenza neonatale; - lo stato di tossicodipendenza di entrambi i suoi genitori; - la loro incapacità a rivestire il ruolo di educatori; - lo stato di adottabilità già dichiarato per la prima figlia.
Il Tribunale, inoltre, disponeva l’allontanamento della bambina casa familiare e l’affidamento ad altra famiglia, avente i requisiti per una futura adozione, e prevedeva incontri protetti, con cadenza quindicinale, in luogo neutro con i genitori.
I genitori si rivolgevano prima alla Corte di Cappello e poi alla Cassazione, ma inutilmente.
La sentenza 18 aprile 2012 n. 6052, pronunciata dalla prima sezione della Corte di Cassazione investe sostanzialmente tre profili:
primo:
I genitori si dolgono inutilmente del fatto che l’istituto giuridico dell’adozione abbia carattere eccezionale e che, per tale ragione, deve essere utilizzato solo nel rispetto del migliore interesse del fanciullo.
I giudici di legittimità rispondono: è vero, ma secondo i rilievi compiuti dalla Corte territoriale nel concreto i tratti di personalità di ciascuno dei genitori non consentono né all'attualità, né in prospettiva futura, di assolvere il proprio ruolo genitoriale in modo adeguato e consono alle aspettative ed esigenze della figlia. Sulla scorta di questa valutazione l’istituto dell’adozione deve ritenersi rispettoso proprio del migliore interesse della minore.
Anche se l’adozione deve ritenersi l’extrema ratio, sostiene la Corte, tuttavia l´interesse superiore della minore è quello di non vivere in un ambiente pregiudizievole.
secondo:
I ricorrenti lamentano che la loro situazione di tossicodipendenza era una condizione momentanea e non definitiva.
Tuttavia, ad avviso della Corte di Cassazione, la pronuncia di merito è chiara nello statuire che l’allontanamento della minore è stato determinato, non solo dalla situazione di tossicodipendenza dei genitori, ma da limiti strutturali e strutturati della coppia.
terzo:
Secondo i ricorrenti i giudici non avrebbero valutato alcuni elementi manifestanti un positivo percorso finalizzato alla disintossicazione, di entrambi i genitori, utili a mostrare che l’istituto dell’adozione sarebbe un provvedimento estremamente drastico rispetto alla situazione da loro descritta.
Di diverso avviso sono invece tutti i giudici che si sono occupati del caso, in considerazione del fatto i genitori:
- che non erano stati in grado di affrontare il percorso di comunità, nonostante fosse stata concessa la possibilità di intraprendere un percorso di disintossicazione;
- che, con indole piuttosto debole, avevano teso a minimizzare la loro situazione personale oltre che l’incapacità a stabilire un rapporto sano con la figlia, che, invece, aveva manifestato già un attaccamento alla famiglia affidataria.
In conclusione, benché i genitori abbiano dimostrato, senza risultati apprezzabili a lungo termine, di voler uscire dallo stato di tossicodipendenza, sono stati dichiarati incapaci di svolgere un ruolo educativo e, soprattutto per tale motivazione il Tribunale, la Corte d’appello e la Cassazione hanno dichiarato lo stato di adottabilità della minore.
per leggere la sentenza
pubblica su facebook

