Cass. 18 aprile 2013 n. 9484 - matrimonio nullo se il marito tace la deviazione sessuale che gli impedisce un normale rapporto sessuale
Precisano i Giudici di legittimità nella parte motiva della sentenza:
- che nel giudizio relativo alla verifica dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno alimentare, stabiliti nell’art. 129 bis del codice civile, l’accertamento della mala fede del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio e della buona fede dell’altro può essere svolto anche attraverso un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico; deve, quindi, sussistere un comportamento o un’omissione di natura relazionale, che incide direttamente sulla scelta e sulla condizione esistenziale dell’altro coniuge;
- che l’ignoranza dell’accertata condizione impeditiva all’assunzione degli “onera matrimonii” nel caso in esame era pacifica; così come è altrettanto indubitabile la riconducibilità di tale condizione ad un errore sulle qualità personali dell’altro coniuge consistente in “un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale” (art. 122, terzo coma, n. 1 cod. civ.), errore che, se conosciuto prima delle nozze avrebbe escluso la prestazione del consenso al matrimonio.
Alla coniuge in buona fede è stato riconosciuto il diritto al mantenimento e al rimborso delle spese di lite.
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