Cass. 18 giugno 2013 n. 15113 cosa succede se, a causa della separazione la casa concessa in comodato viene assegnata alla ex nuora collocataria dei figli?
Secondo il giudice rimettente va ripensato l'indirizzo espresso dalle Sezioni unite con la sentenza 13603/04, che finisce, in buona sostanza, per "assicurare" all'ex coniuge assegnatario nella casa prestagli dai suoceri quando il matrimonio procedeva a gonfie vele.
Deve ritenersi “ormai superata la tesi di matrice essenzialmente amministrativistica che riconosceva al solo proprietario il potere di destinazione, con conseguente riconduzione del vincolo che ne scaturisce alla figura della limitazione del diritto di proprietà”. Nè sembra invero revocabile in dubbio che “la destinazione possa essere realizzata non solo dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile ma anche da parte di chi sul medesimo vanti un mero diritto personale di godimento”.
Il comodato non è affatto precario perché il comodante può recedere solamente all'ipotesi di urgente e impreveduto bisogno di cui all'articolo 1809 cod. civ., il che finisce per scoraggiare il ricorso a questo tipo di opzione: eppure - lo riconosceva la stessa sentenza – si tratta di una soluzione adottata di frequente per combattere la penuria di alloggi per le giovani coppie.
Una soluzione potrebbe essere quella di concedere al precarista o all'assegnatario della possibilità di rilasciare l'immobile, all'esito della domanda di restituzione, entro un termine congruo, giudizialmente determinato in assenza di accordo tra le parti, idoneo a consentirgli di trovare altro alloggio, valutate le circostanze concrete del caso.
Non resta che aspettare la decisione delle Sezioni unite.
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