Cass. 19 aprile 2012, n. 6154: la raggiunta autosufficienza economica del figlio ha inevitabili effetti sull'assegnazione della casa familiare alla moglie, la cui occupazione è da considerarsi senza titolo con conseguente obbligo di rilascio
Svolgimento del processo
Nel determinare, all’esito del relativo giudizio, le condizioni economiche del divorzio tra i sigg. …. e … con riguardo, in particolare, all’assegnazione della casa coniugale di proprietà dell’ex marito e già assegnata alla ex moglie con i provvedimenti presidenziali provvisori (e, prima ancora, in sede di separazione), il Tribunale di Napoli respinse, la domanda di assegnazione confermata dalla signora, osservando che il figlio con lei convivente era ormai divenuto economicamente autosufficiente. La sig.ra …. prepose appello insistendo nella richiesta ed assegnazione, il sig. …. propose appello incidentale per ottenere un espresso ordine di rilascio dell’appartamento in atto occupato dalla ex moglie.
La Corte di Napoli ha respinto l’appello principale e accolto l’appello incidentale, osservando che la pacifica autosufficienza economica del figlio della coppia, sopraggiunta dopo il provvedimento provvisorio del Presidente del Tribunale, impediva l’accoglimento della domanda dell’appellante principale, dato che l’assegnazione della casa coniugale si giustifica esclusivamente in funzione dell’interesse della prole. Andava quindi accolta anche la domanda di rilascio proposta dall’ex marito, proprietario dell’immobile, nei confronti della ex moglie, che ormai lo deteneva senza titolo: infatti il giudice, come ha la facoltà di disporre l’assegnazione con provvedimento esecutivo, così ha la facoltà di revocarla con un provvedimento ugualmente esecutivo.
La sig.ra … ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui il sig. S. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce l’improcedibilità - erroneamente non rilevata nella sentenza impugnata - dall’appello incidentale, proposto dal ... con la comparsa di costituzione depositata alla prima udienza e non venti giorni prima di quest’ultima, come invece previsto dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., applicabile, ad avviso della ricorrente, anche all’appello camerale previsto dall’art. 4 l. 1° dicembre 1970, n. 898.
1.1) Il motivo è infondato, perché il rito camerale previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non prelude la proponibilità dell’appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale, così, dall’altro, essendo caratterizzato dalla sommarietà della semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la proposizione dell’appello incidentale, dal primo comma dell’art. 343 c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell’inchiesta (Cass. n°1179/2006 e successive conformi).
2) Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per omissione della motivazione in diritto dell’affermazione secondo cui il giudice, come ha la facoltà di disporre l’assegnazione della casa coniugale con provvedimento esecutivo, così ha la facoltà di revocare la medesima assegnazione con un nuovo provvedimento ugualmente esecutivo.
2.1) Il motivo è infondato. La nullità della sentenza, per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., si verifica soltanto allorché risulti impossibile comprendere le ragioni della decisione, e non è questo - all’evidenza - il caso della sentenza qui impugnata. L’omissione, poi, di una più completa motivazione in diritto, così come l’erroneità di tale motivazione, non comporta alcuna nullità, bensì un vizio della sentenza emendabile anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
Del tutto fuori luogo è, infine, il riferimento della ricorrente al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., che riguarda la motivazione in fatto, non in diritto.
3) Con il terzo motivo si denuncia “nullità della sentenza per errata interpretazione ed applicazione del disposto dell’art. 155 quater c.c.”.
3.1) Il motivo è inammissibile.
La ricorrente, invero, si limita a riprodurre un passaggio della motivazione di Cass. 6979/2007, senza spiegarne l’attinenza al presente giudizio e - soprattutto - senza che risulti l’articolazione di specifiche censure nei controlli della sentenza impugnata.
4) Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, in € 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
pubblica su facebook

