Cass. 19 ottobre 2012 n. 18052: sull'interpretazione del regolamento condominiale e sulla differenza tra innovazioni e semplici modificazioni.
Con la stessa sentenza la Corte afferma che le innovazioni (art. 1120 c.c.), non corrispondono perfettamente alle modifiche (a cui si riferisce l’art. 1102 c.c.): le prime sono costituite da opere di trasformazione della cosa comune, che incidono sull’essenza di essa e ne alterano l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà che il condomino ha in ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontra il solo limite dello stesso art. 1102 c.c.. Ciò incide sulle maggioranze necessarie per deliberare simili interventi: per un intervento di manutenzione straordinaria (se non di notevole entità) è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti all’assemblea e un terzo del valore millesimale dell’edificio; mentre se l’intervento è qualificabile come innovativo, le deliberazioni relative devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio (art. 1136, quinto comma, c.c.). Discorso analogo deve esser fatto in termini di uso della cosa comune da parte del singolo condominio: utilizzare una parte dell’edificio per il proprio interesse non consente stravolgerne la funzione originaria.
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