Cass. 19 ottobre 2012 n. 18052: sull'interpretazione del regolamento condominiale e sulla differenza tra innovazioni e semplici modificazioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza 19 ottobre 2012 n. 18052,  ribadisce un principio fondamentale in tema di interpretazione del contratto, chiarendo che il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole utilizzate, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice di merito - a cui è riservata l’opera di interpretazione - dovrà quindi collegare e raffrontare tra loro parole ed espressioni linguistiche al fine di chiarirne il significato. Solo così è possibile individuare la comune intenzione delle parti contraenti. In particolare, le singole clausole devono essere considerate in correlazione tra loro, dovendosi procedere al loro coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 del cod. civ. Inoltre i Giudici di legittimità chiariscono il significato della locuzione "senso letterale delle parole", intendendosi tale tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone.

 

Con la stessa sentenza la Corte afferma che le innovazioni (art. 1120 c.c.), non corrispondono perfettamente alle modifiche (a cui si riferisce l’art. 1102 c.c.): le prime sono costituite da opere di trasformazione della cosa comune, che incidono sull’essenza di essa e ne alterano l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà che il condomino ha in ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontra il solo limite dello stesso art. 1102 c.c.. Ciò incide sulle maggioranze necessarie per deliberare simili interventi: per un intervento di manutenzione straordinaria (se non di notevole entità) è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti all’assemblea e un terzo del valore millesimale dell’edificio; mentre se l’intervento è qualificabile come innovativo, le deliberazioni relative devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio (art. 1136, quinto comma, c.c.). Discorso analogo deve esser fatto in termini di uso della cosa comune da parte del singolo condominio: utilizzare una parte dell’edificio per il proprio interesse non consente stravolgerne la funzione originaria.

 

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