Cass. 20 dicembre 2012 n. 23554 - il redditometro è una presunzione semplice

La sentenza 20 dicembre 2012 n. 23554 della sezione tributaria della Corte di Cassazione interviene sulla valenza dell’accertamento basato sul redditometro, sostenendo che il redditometro è da inquadrare tra le c.d. presunzioni semplici. La "presunzione semplice" comporta che per il Fisco non è sufficiente applicare il redditometro per fondare l’accertamento, essendo necessari ulteriori elementi. La capacità probatoria di detta presunzione semplice è quella di un indizio utilizzabile nel processo di formazione della pretesa tributaria solo nel caso in cui sia adeguatamente supportato da ulteriori elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti, o qualificati). L'atto di accertamento deve tenere conto di tale personalizzazione. Il giudice è tenuto quindi valutare se la personalizzazione effettuata dall'ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Per le suesposte ragioni l'onere probatorio incombe per primo sull'ufficio, il quale deve dare prova di detta personalizzazione.

 

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