Cass. 20 maggio 2013 n. 12232 - non determina il licenziamento in tronco la minaccia sul posto di lavoro
Un dipendente minaccia il collega di lavoro durante un acceso litigio in azienda, con le parole: “ti metto in un pilastro”.
Di qui il licenziamento in tronco, impugnato dinnanzi all’aurorità giudiziaria
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la sentenza 20 maggio 2013 n. 12232 affermando che, per accertare la legittimità del licenziamento, causato da una minaccia che solo astrattamente costituisce reato, è necessario effettuare una valutazione autonoma e indipendente dal fatto che l'azione commessa sia rilevante dal punto di vista penale. Più esattamente la determinazione del grado di gravità della condotta tenuta dal dipendente, ai fini della legittimazione del licenziamento stabilito, va effettuata in base alla ratio dell'art. 2119 del c.c. Tale articolo contempla l'ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa prendendo in considerazione azioni negative, e conseguenti ripercussioni, sul rapporto di fiducia naturalmente stabilito tra dipendente e datore di lavoro, sulla produttività legata all'organizzazione aziendale e sul rispetto delle regole di disciplina fissate da tale organizzazione. Se ne deduce quindi che l'individuazione degli estremi per un licenziamento in tronco debba ravvisarsi in motivazioni del tutto autonome rispetto al fatto che la minaccia in sé costituisca un reato dal punto di vista penale.
Nel caso in esame alla minaccia conseguente al litigio occorso non è stata seguita da “vie di fatto” e, quindi, non ha arrecato “grave perturbamento”. Difettavano quindi le due condizioni necessarie per legittimare il licenziamento in tronco come previsto dal CCNL.
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