Cass. 21 febbraio 2013 n. 4474 - ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 non ha diritto all'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo la parte rimasta contumace nel giudizio presupposto
Il diritto all'indennizzo da durata irragionevole del processo, in relazione all'impianto complessivo della legge n. 89 del 2001 e della "ratio" da ritenersi sottesa alla stessa, presuppone che la parte abbia concretamente partecipato al giudizio presupposto, ovvero che non sia rimasta contumace per tutta la sua durata, poiché, qualora abbia assunto consapevolmente tale posizione, non può ritenersi che essa abbia acquisito la qualità di parte danneggiata in conseguenza della possibile durata irragionevole del processo, non assumendo alcuna influenza, al riguardo, che essa sia, poi, destinataria degli effetti della sentenza emessa all'esito del medesimo giudizio, costituendo questa una conseguenza naturale del processo, alla quale tutte le parti sono esposte una volta che si sia ritualmente instaurata tra le stesse il contraddittorio.
Né ha alcuna rilevanza, ai fini che rilevano in questa sede, l'affermazione del principio che il danno non patrimoniale è, di norma, conseguente alla verifica della durata irragionevole del processo, perché esso presuppone pur sempre che la parte si sia effettivamente costituita, ovvero che abbia assunto il ruolo di parte processuale attiva e, quindi, concretamente suscettibile di ricevere un danno dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, potendo rilevare soltanto la circostanza di una possibile costituzione tardiva della parte nel corso del giudizio già iniziato, in ordine alla quale, poi, procedere al computo della eventuale durata irragionevole per la fase successiva all'intervenuta costituzione in giudizio.
Del resto, su un piano generale, è risaputo che, ancorché sia incontestabile che il contumace assume la qualità di parte (e al relativo procedimento contumaciale il codice di rito civile dedica un apposito capo ricompreso tra l'art. 290 e l'art. 294, la cui disciplina si estende, in quanto compatibile, anche al giudizio di appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c.), la partecipazione attiva al processo costituisce, tuttavia, un onere e non un obbligo della parte interessata; peraltro, lungi dall'attribuire alla mancata acquisizione di una presenza attiva (mediante la costituzione formale) nel processo alcuna conseguenza di soccombenza automatica o, comunque, alcuna conseguenza di per se stessa sfavorevole al contumace, l'ordinamento provvede, al contrario, a ridurre, nei limiti del possibile e del giusto nell'ambito della sistematica complessiva del processo civile, il pregiudizio che, in linea di fatto, può derivare al contumace dalla sua mancata partecipazione effettiva al giudizio (e, a tal proposito, sono preposte le garanzie previste proprio dalla disciplina del richiamato "procedimento contumaciale"). La contumacia, dunque, consiste in una situazione di inattività unilaterale nell'ambito del principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, che consegue al mancato esercizio del potere-onere di costituzione di una parte e che deve essere dichiarata dal giudice previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.
In virtù ditali presupposti e tenendo conto delle condizioni previste dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, la Corte di Cassazione afferma che il contumace non può considerarsi una parte del giudizio alla quale sia riconoscibile la titolarità del diritto all'indennizzo da durata irragionevole del processo, poiché esso implica necessariamente che la parte abbia subito, in concreto, un danno (patrimoniale o non patrimoniale) che sia, in effetti, riconducibile alla protrazione intollerabile del processo oltre la sua durata valutata, appunto, come ragionevole (complessivamente computata in sei anni per i tre gradi di giudizio), ragion per cui solo la parte che abbia, in realtà, attivamente partecipato al processo in quanto costituita può subire quel paterna d'animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di "parte danneggiata" (che costituisce la condizione imprescindibile tutelata dalla legge n. 89 del 2001). Non può, invece, essere attribuita tale qualità a chi ha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, sostanzialmente, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti (ed insensibile ai tempi di svolgimento del processo, che, peraltro, non dirado, pur rimanendo posizionato solo "alla finestra", auspica che si protraggano oltre quella che dovrebbe essere la loro fisiologica durata). E che la legge n. 89 del 2001 ponga riferimento, ai fini che qui interessano, solo alla parte costituita lo si desume "a contrario" anche dalla valorizzazione, in funzione del computo dal periodo complessivo effettivamente ricollegabile alla durata irragionevole del processo, della detrazione da esso (per come previsto dalla secondo comma dell'art. 2 della stessa legge) del decorso del tempo addebitabile al "comportamento delle parti" per un uso distorto o non propriamente ortodosso della funzione giurisdizionale (cfr. Cass. n. 7389 del 2005 e Cass. n. 8515 del 2006), elemento - questo - che presuppone, necessariamente, la loro preventiva costituzione in giudizio e, quindi, un ruolo attivo nell'ambito della progressione delle cadenze processuali che non si concilia con la condizione del contumace, che ha, invece, una valenza meramente neutra e, di fatto, ininfluente sullo sviluppo dei tempi di svolgimento del processo. Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 2248 del 2007) ha rilevato che il comportamento non collaborativo delle parti può ben influire sulla determinazione discrezionale dell'indennizzo relativo al danno non patrimoniale, con ciò manifestando che l'apprezzamento di tale condotta implica che la parte istante si sia costituita nel giudizio presupposto.
Oltretutto, costituisce principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 1715 del 2008, ord.; Cass. n. 16838 del 2010 e, da ultimo, Cass. n. 12161 del 2012) l'asserto secondo cui, ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l'art. 2, secondo comma, della legge n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del paterna indotto dalla durata e, conseguentemente, sulla misura dell'indennizzo da riconoscere.
Peraltro, in linea generale, è risaputo che - in base al richiamato disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001 - il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole deve essere desunto dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, - e cioè valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle parti in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'udienza successiva (alla luce del disposto dell'art.81 disp. att. c.p.c.), le carenze di organico causative del possibile congelamento dei 1 ruoli, l'eventuale stasi determinata dalle astensioni degli avvocati (da valutarsi, ancorché in una misura congrua, nella loro oggettività ed in riferimento alla mancanza, nel vigente ordinamento, di mezzi predisposti dallo Stato per ovviare alla paralisi degli uffici giudicanti a causa ditali, non rari fenomeni) -, il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti, da identificarsi sia nell'uso (specie se capzioso) dei mezzi che l'ordinamento pone legittimamente a disposizione delle stesse, sia nell'utilizzo di strumenti che si pongono al di fuori dei normali schemi processuali, che abbiano, quindi, contribuito con incidenza causale a rendere irragionevole la durata del processo (situazioni, queste, che - come appare evidente e logico comprendere - non sono compatibili con la condizione di contumacia).
La riportata ricostruzione, oltre che sulla scorta dei principi generati e della ragione giustificatrice insita nella stessa legge n. 89 del 2001, si desume anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (in tal senso rimanendo superato l"obiter" contrario desumibile dall'ordinanza della I sezione n. 21508 del 2007, nella quale si attestava semplicemente che il diritto all'equa riparazione non poteva essere escluso dalla condizione processuale della contumacia "considerando che il contumace è parte del giudizio") che, per l'eventualità della morte della parte costituita in giudizio ed ai fini del riconoscimento del diritto dell'erede al conseguimento "iure proprio" dell'equa riparazione, ha ritenuto che tale diritto può essere considerato legittimamente spettante con decorrenza dal momento in cui l'erede, con la sua costituzione in giudizio, ha assunto, a sua volta, la qualità di parte attiva (e, quindi, realmente danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo). A questo proposito si è osservato che non assume alcun rilievo, a tale scopo, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.pc. (cfr. Cass. n. 16284 del 2009; Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 1309 del 2011, ord., e Cass. n. 13803 del 2011), poiché il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in un sistema normativo nazionale attraverso l'emanazione della legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo dell'erogazione di una forma di risarcimento a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale - si badi - presuppone la conoscenza del processoe, soprattutto, l'interesse alla sua rapida conclusione (che implica la necessità di un ruolo attivo della parte nell'ambito del giudizio).
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