Cass. 22 gennaio 2015 n. 1126 - qualora la pubblica amministrazione tenga comportamenti omofobi, deve esssere condannata a versare un congruo risarcimento del danno
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 22 gennaio 2015 n. 1126 afferma che, in caso di comportamenti omofobi, la pubblica amministrazione deve corrispondere un indennizzo adeguato alla parte lesa, in ragione della gravità del fatto e della contrarietà di detti comportamenti alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
Nel caso in esame, un giovane, dichiaratosi omosessuale nel corso della visita di leva presso un Ospedale militare siracusano, non solo veniva immediatamente esonerato dal servizio, ma, poco tempo dopo, veniva convocato dalla Motorizzazione Civile per una nuova visita ai fini della revisione della sua patente di guida, essendo stata messa in dubbio anche la sussistenza dei suoi requisiti psico-fisici per la guida. Di qui l'azione giudiziaria dell'uomo al fine di ottenere la condanna di entrambi gli enti al risarcimento del grave danno morale patito, a seguito della grave violazione della privacy e della discriminazione sessuale subita, Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda disponendo un risarcimento di € 100.000,00 a carico degli enti. Il Giudice di appello, adito dalle amministrazioni, riduceva l’importo a soli € 20.000,00 ritenendo che «l’atto di discriminazione sessuale e la concorrente violazione della privacy si erano risolte unicamente nell’apertura della procedura di revisione della patente di guida, mediante la convocazione innanzi alla Commissione medica provinciale per la verifica delle necessarie condizioni di idoneità psico-fisica»; e che l’illegittima diffusione dei dati riguardanti l’identità sessuale del ricorrente era rimasta circoscritta ad un ambito ristretto, senza avere risonanza pubblica.
La Corte di legittimità, in accoglimento del gravame proposto dal giovane, ha censurato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo ncongrua e contraddittoria;la motivazione del giudice di seconfo grado. E ciò in quanto: - la parte lesa è stata «vittima di un vero e proprio, oltre che intollerabilmente reiterato, comportamento di omofobia»; - il comportamento tenuto dalle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità dell’uomo in uno dei suoi aspetti più sensibili, inducendo in lui un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell’esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno. Tanto più, ricordano i Giudici di legittimità che la «libera espressione della propria identità sessuale» è da includere nel «novero dei diritti inviolabili della persona, quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità»; che «il diritto al proprio orientamento sessuale è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Dudgeon c/ Regno Unito del 1981 (la CEDU ha ripetutamente chiarito che il diritto al proprio orientamento sessuale include tre componenti: la condotta, l’inclinazione e la comunicazione). Conseguentemente la Cassazione, alla luce della gravità del fatto, ha annullato la pronuncia dei giudici di appello rimettendo la causa al Giudice del rinvio per il ricalcolo del danno morale subito.
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