Cass. 22 luglio 2014, n. 16657 - Condannato il padre che non riconosce e abbandona i figli a risarcire il danno subito da questi ultimi e ad indennizzare l'altro genitore
Un uomo viene riconosciuto, in sede di merito, responsabile per aver violato le obbligazioni nascenti dal rapporto di filiazione, per avere privato i figli della sua affettività, come dimostrato dal totale rifiuto di corrispondere i mezzi di sussistenza, negando loro ogni aiuto, non solo economico, con conseguente violazione di diritti di primaria rilevanza costituzionale.
L’uomo ricorre in Cassazione, censurando l'accoglimento della domanda di risarcimento in favore dei figli, trattandosi, ad avviso del ricorrente, di un danno esistenziale che la Corte avrebbe erroneamente valutato in re ipsa, in difetto di prova e senza considerare che i figli non avevano subìto alcuna apprezzabile patologia o alterazione psicologica né, tanto meno, mostrato disturbi comportamentali a causa della lontananza del padre.
La prima sezione della Corte di Cassazione, sentenza 22 luglio 2014 n. 16657, è tuttavia di diverso avviso:
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Privare i figli della figura paterna, fondamentale nella crescita, è comportamento che comporta responsabilità, idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana: «la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.» (così sul punto anche Cass., n. 5652/2012).
L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, in quanto collegata allo status genitoriale, nasce per il solo fatto di averli generati e permane fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Se un padre non riconosce e abbandona i figli, restano fermi, pertanto, i suoi doveri di genitore.
Detta particolare tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella perdita totale del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore, deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (Cass. n. 7713/2000). La prova dei lamentati pregiudizi può essere offerta "sulla base anche di soli elementi presuntivi”.
Infine. Non è nemmeno configurabile, precisa la I^ Sezione, il concorso della produzione del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., da parte dei figli, per essere stati inerti in ordine al momento scelto per l’iniziativa giudiziale. I titolari del diritto possono liberamente e legittimamente decidere quando azionare la tutela dello stesso.
Quanto ai diritti dell’altro genitore che si è fatto carico del mantenimento.
Nel caso in cui, al momento della nascita, il figlio venga riconosciuto da un unico genitore, quest’ultimo, ha il diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 (concorso negli oneri) e 261 (diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento) c.c., da interpretarsi alla stregua delle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c.
Al fine di quantificare l’importo dovuto a titolo di rimborso «il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo, poiché è principio generale che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge».
La determinazione di quell’importo costituisce oggetto di apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, correttamente motivato.
pubblica su facebook

