Cass. 24 aprile 2013 n. 10048: non è sufficiente seguire lo stile dell'edificio per evitare la demolizione di un manufatto sul terrazzo

Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 24 aprile 2013 n. 10048: deve essere demolita l’opera che il condomino ha realizzato sulla terrazza se, malgrado sia stata fatta nel rispetto dello stile architettonico dell’edificio, non rispetti il “decoro architettonico”.

Al riguardo i giudici di legittimità ricordano:

- che «la nozione di aspetto architettonico di cui all’articolo 1127 cod. civ. non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 cod. civ. (che è più restrittiva): l’intervento edificatorio quindi dev’essere decoroso (rispetto allo stile dell’edificio), e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista»;

- che, nel caso in esame, l’aspetto architettonico non può prescindere del tutto dal decoro architettonico: «trattasi infatti di un manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell’originario terrazzo dell’ultimo piano dunque ben visibile dall’esterno che è stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione delle linee originarie dell’intero stabile».

 

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