Cass. 26 luglio 2013 n. 18132: madre immatura, incapace di tutelare le figlie e di allontanarsi da un marito violento. Conseguente dichiarazione di adottabilità della prole

Il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava l'adottabilità di due bambine, già affidate ad altra famiglia, stante  l’inidoneità della  madre incapace di accudire le proprie figlie e di allontanarsi da un marito violento.

La donna proponeva inutilmente impugnazione prima alla Corte d'Appello di Torino e poi in Cassazione        censurando la valutazione degli elementi relativi allo «stato di abbandono delle minori» e alla «personalità della madre»    e  lamentando la violazione del «diritto» delle figlie a «vivere nella propria famiglia di origine», diritto sancito dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, sentenza 26 luglio 2013 n. 18132, dalla motivazione della sentenza impugnata, la donna non ha garantito alle figlie la dovuta assistenza materiale e morale».

E’ indiscutibile «lo stato di abbandono delle minori e la valutazione fortemente negativa della madre», attraverso le numerose relazioni dei servizi sociali, del servizio neuropsichiatrico infantile e della comunità di accoglienza della minore e della madre, la quale aveva difficoltà a costituire un rapporto affettivo con le minori e di garantire loro un adeguato accudimento, e si era poi allontanata dalla comunità, "abbandonando" le bambine.

La CTU espletata poi evidenzia la personalità immatura della madre che non aveva saputo prendere le distanze dal marito, violento e disinteressato verso le figlie; che presentava notevole difficoltà nell'interpretare i bisogni delle figlie stesse e di soddisfare le necessità anche più semplici di accudimento; esprimeva quindi una prognosi negativa sulla possibile evoluzione della madre. Altrettanto significativi i «gravissimi problemi di ritardo nello sviluppo delle bambini», problemi «venuti meno con l’affidamento provvisorio ad una coppia di coniugi».

Ora, l'art. 1 L. n. 184/1983, enuncia il diritto del minore di vivere nella propria famiglia di origine, ma fino a che tale permanenza sia compatibile con il suo armonico sviluppo psicofisico. L'art. 15 prevedere che lo stato di adottabilità sia dichiarato quando, anche dopo l'audizione dei genitori, emerga il persistere della mancanza di assistenza materiale e morale e la non disponibilità ad ovviarvi.

D’altro canto l'art. 8 CEDU, come del resto precisa la stessa ricorrente, enuncia il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, ammettendo peraltro che in casi di necessità, ancorchè eccezionali (possa interrompersi ogni rapporto con la famiglia di origine.

 

 

Cassazione, sez. I  26 luglio 2013, n. 18132

Svolgimento del processo

Il Tribunale per i Minorenni di Torino, con sentenza in data 28 luglio 2010, dichiarava l’adottabilità di B.E.M. e B.C.M. Proponeva impugnazione la madre, M.D. Si costituiva il “difensore” delle minori, chiedendo il rigetto dello appello.  La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 30/9 - 31/7/2012, rigettava l’appello.  Ricorre per cassazione la madre della minore.  Non si costituiscono le altre parti.

Motivo della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione di “norme di diritto” (nella trattazione del motivo si fa riferimento all’art. 1 e 15 L. n. 184/1983). Con il secondo, violazione di norme internazionali e in particolare dell’art. 8 CEDU. Con il terzo, vizio di motivazione in ordine allo stato di abbandono delle minori, alla personalità della madre, alla valutazione della CTU espletata.

 I motivi appaiono infondati.

 L’art. 1 L. n. 184/1983, enuncia il diritto del minore di vivere nella propria famiglia di origine, ma fino a che tale permanenza sia compatibile con il suo armonico sviluppo psicofisico. L’art. 15 prevedere che lo stato di adottabilità sia dichiarato quando, anche dopo l’audizione dei genitori, emerga il persistere della mancanza di assistenza materiale e morale e la non disponibilità ad ovviarvi.

 L’art. 8 CEDU, come del resto precisa la stessa ricorrente, enuncia il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, ammettendo peraltro che in casi di necessità, ancorchè eccezionali (e tra essi va annoverato sicuramente l’abbandono) possa interrompersi ogni rapporto con la famiglia di origine.

 Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, emerge palesemente lo stato di abbandono delle minori e la valutazione fortemente negativa della madre, attraverso le numerose relazioni dei servizi sociali, del servizio neuropsichiatrico infantile e della comunità di accoglienza della minore e della madre, la quale aveva difficoltà a costituire un rapporto affettivo con le minori e di garantire loro un adeguato accudimento, e si era poi allontanata dalla comunità, “abbandonando” le bambine.

 La CTU espletata parla di personalità immatura della M., che non aveva saputo prendere le distanze dal marito, violento e totalmente disinteressato verso le figlie, presentava notevole difficoltà nell’interpretare i bisogni delle figlie stesse e di soddisfare le necessità anche più semplici di accudimento; si esprimeva dunque una prognosi negativa sulla possibile evoluzione della madre. Tale situazione - secondo la CTU, richiamata dalla sentenza impugnata - aveva provocato gravissimi problemi di ritardo nello sviluppo delle bambine, che erano venuti meno con l’affidamento provvisorio ad una coppia di coniugi.

Va conclusivamente rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.

P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso.

 

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