Cass. 26 marzo 2013 n. 7581 - non si può più esperire l'azione di disconoscimento della paternità se è decorso un anno dalla conoscenza dell'adulterio commesso dalla moglie, cui è equiparato il mero dubbio
In merito poi alla richiesta di ingresso nel processo della prova ematica la Cassazione ricorda che è certamente ammesso l'accesso alle prove ematiche anche a prescindere dalla prova ex ante dell'adulterio perché, se così non fosse, risulterebbero violati fondamentali principi che attengono all'accesso alla prova e all'esercizio pieno del diritto di difesa. Ma ciò “non incide però sul momento iniziale del decorso del termine previsto dall’art. 244 c.c. e non interferisce dunque sulla disciplina dettata in tema di decadenza, per la quale rilevano solo la scoperta del fatto ‘adulterio’ ed il momento in cui il padre ne sia venuto a conoscenza, quale che sia stata la fonte che lo abbia reso edotto”.
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