Cass. 28 settembre 2012, n. 16583 in punto di lastrico solare e art. 1126 c.c.

Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello stesso -, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a carico del condominio (cfr. Cass. nn. 11029/03, 13858/01, 3542/94, 5125/93 e 1618/87).

Il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie (Cass. n. 11449/92).

Ancor più chiaramente, è stato osservato in materia che a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, perchè attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c. (così, in motivazione, Cass. n. 2726/02).

Conseguentemente Cass. 28 settembre 2012, n. 16583 ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento".

per leggere la sentanza

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 30 ottobre 2012, n. 18667 - non serve la fattura dell'amministratore revocato per dimostrare che debba restituire al condominio il maggior compenso da lui indebitamente trattenuto

Cass 14 novembre 2012 n. 19939: l'esistenza del supercondominio può essere esclusa solo dal titolo o dal regolamento condominiale

Cass. 12 novembre 2012 n.19616: a carico del condominio lo sfiato dei termosifoni dei singoli condomini

Cass. 19 ottobre 2012 n. 18052: sull'interpretazione del regolamento condominiale e sulla differenza tra innovazioni e semplici modificazioni.

Cass. 10 ottobre 2012 n. 17268: gravi difetti dell'immobile imputabili al costruttore e responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.

Cassazione18334/12: disabili ed anziani, si all'ascensore. Anche nel condominio deve prevalere il principio di solidarietà

Cass 4 ottobre 2012 n. 16901: - ancora una decisione in ordine alla legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, in tema di azioni di carattere reale.

Cass. 25 settembre 2012 n.16306- in quali casi la canna fumaria che attraversa il muro perimetrale di un edificio in condominio può essere ritenuta di proprietà esclusiva di un solo condomino?

Cassazione, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 17035 - soprelevazione che altera il decoro architettonico sul lastrico solare e prescrizione dei diritti dei condomini

Cass. Civ. 11 maggio 2012 n. 7401: è responsabile l'amministratore del condominio per i maggiori costi sostenuti rispetto al preventivo di spesa deliberato in sede assembleare