Cass. 2 agosto 2013, n. 18554 - in difetto di controdichiarazione scritta l'imprenditore perde gli immobili intestati alla moglie per sfuggire ai creditori

Un imprenditore, per sfuggire ai suoi creditori, decidere di intestare tutti i propri beni alla moglie, che aveva sposato in regime di separazione dei beni. L’amore finisce e si arriva alla separazione. L'uomo rivendica la proprietà dei beni intestati al coniuge, da lui pagati con proprio denaro, ma senza fortuna

Afferma la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 2 agosto 2013, n. 18554:

- che in regime di separazione dei beni, tutto ciò che risulta intestato a uno dei due coniugi si presume essere stato da lui acquistato e quindi di sua titolarità, salvo prova contraria (che nel caso di specie è stato impossibile procurarsi);

- che qualora un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge, che alleghi la simulazione (c.d. interposizione reale) non può provarla né con giuramento né con testi, in quanto l'obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, sotto pena di nullità, da atto scritto, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento e non anche, quindi nel caso in cui si deduce l'impossibilità di procurarsi l'atto scritto ovvero un semplice principio di prova scritta.

Nota bene:

- secondo Cass. n° 15760/01, citata in motivazione, per la ricorrenza dell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui all'art. 2724 n°2 c.c.. non è sufficiente una situazione di astratta influenza o di autorità o di prestigio della persona dalla quale lo scritto dovrebbe esser preteso, né di vincolo di amicizia, di parentela o di affinità di quest'ultima nei confronti della parte interessata all'acquisizione della prova, occorrendo il concorso di altre speciali e particolari circostanze confluenti e concorrenti a determinarla;

- l’art. 219 c.c.. che riconosce al coniuge la facoltà di provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene (primo comma) ed aggiunge che i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (secondo comma)- concerne essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione.

 

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