Cass. 2 aprile 2013 n. 8016, al Giudice che ha emesso la sentenza di divorzio la competenza sul procedimento di revisione del mantenimento, anche nel caso di domanda riconvenzionale per la modifica del diritto di visita al figlio minore

Una madre chiede l’aumento del contributo per il mantenimento dei due figli (uno minorenne), fissato in sede di divorzio (presso il Tribunale che si era pronunciato in ordine al divorzio). Il padre si oppone eccependo, in via riconvenzionale, l’incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello luogo di residenza della ragazzina.

L’eccezione di incompetenza viene respinta della VI^ Sezione della Corte di Cassazione – ordinanza 2 aprile 2013 n. 8016 per le seguenti ragioni:
-     l’obbligazione di sostentamento della prole è sorta con la sentenza di divorzio. Pertanto anche l’istanza di modifica, così come le domande riconvenzionali … devono essere esperite presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio.
-     L’art. 709 ter c.p.c. individua i criteri per la soluzione delle controversie e le sanzioni per gli inadempimenti dei doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli minorenni; facendo riferimento all’art. 710 c.p.c., che disciplina la modifica degli accordi di separazione, fa una distinzione sui fori competenti a decidere su queste liti: se il procedimento di separazione è ancora in corso sarà competente il giudice adito per la stessa, se è definita la giurisdizione, allora, spetterà al Tribunale del luogo in cui risiede la minore.
-     Tuttavia detta disposizione di legge non presenta una lettura  inequivoca, tanto più che si tratta «di provvedimenti privi di contenuto decisorio, che attengono piuttosto al controllo esterno sull'esercizio della potestà genitoriale in attuazione - anche mediante una più precisa determinazione e specificazione di quanto disposto dal giudice della separazione o del divorzio» (Cass. n. 21718/2010).
-     Appare quindi più corretta un’interpretazione estensiva del criterio dettato dall’art. 709 ter, pur se limitato alle sole modifiche coinvolgenti i figli, sì che la competenza spetterà al Giudice che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio. Infatti detta disposizione ha valore di norma generale, visto che, se quanto affermato dall’art. 710 c.p.c. fosse stata la volontà del legislatore, l’articolo avrebbe richiamato esplicitamente l’art. 155 ter c.c..
-     Ciò è confermato anche dagli artt. 18 e 20 c.p.c. che attribuiscono la competenza su queste controversie al foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione. È lo stesso legislatore che, nel tempo, non ha mostrato di puntare molto sulla concentrazione delle decisioni in un unico giudice: l’art. 12-quater della legge sul divorzio, introdotto dalla legge 74/1987, fa un chiaro riferimento alla disponibilità dei generali criteri alternativi di determinazione della competenza per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge stessa, tra le quali non vi è ragione per non includere le controversie concernenti l’obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento dei figli.
In altri termini, è inutile cercare nella legge 54/2006 più di quanto non vi sia scritto: la competenza è del giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio (o separazione) perché in quel luogo è sorta l’obbligazione su cui si controverte.
 Cass. VI^ Sezione 2 aprile 2013 n. 8016
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Padova, adito da T..A. con ricorso volto alla modifica di quanto statuito con la sentenza, emessa dal medesimo Tribunale, di scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con M..B. , relativamente alla misura del contributo di quest'ultimo al mantenimento dei due figli (uno dei quali minore di età), con decreto del 30 settembre 2011, disattesa l'eccezione preliminare del B. concernente l'incompetenza per territorio, disponeva l'aumento del contributo a Euro 1.500 mensili e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal predetto per la modifica in aumento delle disposizioni della sentenza relative al suo diritto di visita della figlia minore.
2. Il reclamo proposto da M..B. , il quale si doleva preliminarmente del rigetto della sua eccezione di incompetenza per territorio, veniva accolto dalla Corte d'appello di Venezia, che dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Brindisi, individuato in ragione del luogo di residenza della figlia minore alla stregua del disposto dell'art.709 ter ultimo comma c.p.c..
3. Avverso tale provvedimento, depositato il 20 gennaio 2012, A.T. ha proposto regolamento di competenza per due motivi, cui resiste M..B. con memoria difensiva ex art.47 ultimo comma c.p.c.. Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte, ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi quindi la competenza del Tribunale di Padova.
4. Con il primo motivo si deduce che, per i procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, al pari di quelli di modifica delle condizioni economiche della separazione, dottrina e giurisprudenza da tempo affermano l'applicabilità dei criteri ordinati di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile, tra i quali, per le cause relative ai diritti di obbligazione, il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa; e che conseguentemente legittima è da ritenere la individuazione, quale Foro competente, del Tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio (o di separazione), nella specie per l'appunto il Tribunale di Padova. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione, da parte della Corte distrettuale, dell'art.709 ter c.p.c. con riguardo alla applicazione del criterio, stabilito da tale norma, di determinazione del Foro competente (luogo di residenza del minore) alla revisione delle condizioni economiche del divorzio, richiesta dalla ricorrente.
5. La Corte veneziana assume che la lettura inequivoca dell'art.709 ter c.p.c., nella parte in cui dispone che "per i procedimenti di cui all'art.710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minori”, non lascerebbe spazio ad interpretazioni diverse da quella scelta dalla Corte stessa, secondo la quale al tribunale ivi indicato sarebbero rimesse tutte le istanze di modifica o revisione delle disposizioni della sentenza di separazione o di divorzio nelle quali il minore sia coinvolto, attenendo al suo affidamento o al contributo dei genitori al suo mantenimento. Così interpretata, la norma avrebbe portata generale e sarebbe coerente con la tendenza legislativa di concentrare nelle mani di un unico giudice - quello prossimo al minore - la vicenda familiare, evitando una moltiplicazione dei Fori, uno per le questioni relative alla potestà genitoriale e l'altro per le questioni patrimoniali.
6. Il Collegio non condivide tale interpretazione della norma richiamata, che non si mostra basata sulla verifica del complessivo contenuto testuale della norma stessa, bensì di una parte soltanto, estrapolata dal contesto.
Come significativamente risulta sin dalla intestazione della norma, il procedimento previsto dall'art.709 ter c.p.c. introdotto dalla legge n.54/2006 è destinato alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (quindi in ordine alle decisioni da prendere sulle questioni di maggiore interesse, o anche di ordinaria amministrazione, riguardanti i figli minori: cfr. art. 155 comma 3 cod.civ.) o alle modalità dell'affidamento, e in tale ambito all'adozione, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, dei provvedimenti sanzionatoli previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità. Si tratta, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 1^ n. 21718/10), di provvedimenti privi di contenuto decisorio, che attengono piuttosto al controllo esterno sull'esercizio della potestà genitoriale in attuazione - anche mediante una più precisa determinazione e specificazione - di quanto disposto dal giudice della separazione o del divorzio.
Inserito in un ambito così delimitato, il riferimento, ai fini della attribuzione della competenza al tribunale del luogo di residenza del minore, ai "procedimenti di cui all'art. 710", che sono destinati invece alla modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi ed i figli (analogamente a quanto previsto, in caso di divorzio, dall'art. 9 l. n. 898/70), non si presta certo ad una inequivoca lettura, né comunque appare idoneo di per sé ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 709 ter (come sopra definito) regolando in via generale la competenza per i distinti procedimenti di modifica o revisione, sia pure con il limite - peraltro inespresso e di non immediata definizione - alle sole modifiche "coinvolgenti" i figli. Oltretutto, se questa fosse stata la voluntas legis, la norma avrebbe fatto riferimento all'art. 155 ter c. c. Collocato piuttosto nell'ambito dello specifico procedimento regolato dall’art.709 ter, il generico richiamo all'art.710, posto in relazione con la disposizione che immediatamente lo precede, appare più semplicemente diretto a regolare la competenza per tale procedimento ove, essendosi concluso il giudizio di separazione o di divorzio, non sia più operante — in ciò analogamente ai procedimenti di cui all'art.710 - la competenza attribuita dalla norma stessa al giudice della separazione o del divorzio.
7. Quanto poi al profilo sistematico - cui ha pure fatto riferimento la Corte distrettuale - concernente la tendenza legislativa alla concentrazione della competenza in un unico giudice, giova solo osservare come nello specifico il legislatore abbia piuttosto mostrato di non seguire tale tendenza: l'art.12 quater legge divorzio, introdotto dalla legge n.74/1987, fa invero chiaro riferimento alla disponibilità dei generali criteri alternativi di determinazione della competenza per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge stessa, tra le quali non vi è ragione per non includere le controversie concernenti l'obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento dei figli (cfr. S.U. n. 381/1991; Sez. 1 n. 3721/1984; n. 4099/2001; n. 22394/2008).
8. Applicando, dunque, i criteri previsti dalle norme generali (artt. 18-20 c.p.c.) sulla determinazione della competenza per territorio, deve, in accoglimento del ricorso, regolarsi la competenza per il procedimento di revisione instaurato dalla A. — e quindi, a norma dell'art. 36 c.p.c., anche per l'istanza di modifica delle modalità dell'affidamento proposta dal B. in riconvenzionale - dichiarando la competenza del Tribunale di Padova, quale giudice del luogo in cui, con l'emissione della sentenza di divorzio, è sorta l'obbligazione dedotta in questo procedimento dalla parte ricorrente.
9. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Padova e compensa tra le parti le spese del procedimento.

 

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