Cass. 2 luglio 2013 n. 28502: il giornalista, certificatore di affidabilità
Ad avviso della Corte “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione”. Cioè a dire l’interesse del pubblico ad apprendere tale notizia è del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato.
Non si può pretendere: - nè che il giornalista - intervistatore controlli la verità storica dei contenuti dell’intervista dato che ciò comporterebbe una grave limitazione alla libertà di stampa; - nè che il giornalista (ed il direttore Responsabile) debba evitare di pubblicare, a rischio di sanzione penale e risarcitoria, un’intervista solo perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto (verrebbe in egual modo, compresso il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento; - nè che il giornalista (ed il direttore Responsabile) debba "purgare" il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive: in primo luogo perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che nè la legge nè la deontologia professionale prevedono; in secondo luogo perché la notizia, costituita dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.
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