Cass. 30 dicembre 2014 n. 27481 - Si al danno comunitario in caso di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego
Una lavoratrice stipula 14 contratti a tempo determinato con la Regione Autonoma Valle D’aosta, dal 2005 al 2011, senza soluzione di continuità.In primo grado Il Tribunale escludeva ogni possibilità di conversione del contratto, ma condannava la Regione al risarcimento del danno, pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione. La Corte di appello di Torino, invece, riformava la sentenza, ritenendo che la lavoratrice non aveva allegato né provato alcun danno.
La Corte di cassazione, con sentenza 30 dicembre 2014 n. 27481 (Rel. Tria):
- rigetta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, dato che è ormai pacifico che rientra nella discrezionalità dello Stato membro prevedere l’eventuale conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato; e, inolter perché la Corte di Giustizia si è già espressa in punto di risarcimento del danno (CGUE 12 dicembre 2013 Papalia C-50/13);
- respinge i motivi del ricorso principale relativi alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, in materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in violazione, delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori, non determina la costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato;
- accoglie, invece, i motivi relativi al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, da intepretarsi – con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso di “danno comunitario”, quale sanzione “ex lege” (e in re ipsa) a carico del datore di lavoro, ricordando che, come chiarito dalla CGUE nel caso Papalia, il risarcimento al lavoratore in caso di abuso di contratti a tempo determinato non può essere condizionato ad una prova eccessivamente difficile o impossibile, poiché ciò sarebbe lesivo del principio di effettività; la disciplina nazionale di settore sul risarcimento del danno va dunque interpretata conformemente al diritto europeo. Conseguentemente se la Corte di appello di Torino ha negato il risarcimento del danno alla lavoratrice, interpretando la disciplina risarcitoria in materia alla luce dei precedenti di legittimità, il diritto europeo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Papalia), impone di modificare l’orientamento e, conseguentemente, di censurare la statuizione del giudice di seconde cure. Dunque, se “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative” (art. 36 co. 5, d.lgs. 165/2001), ad eccezione che nel settore scolastico, la nozione di danno nella specie deve essere quella di “danno comunitario”.
Quindi, il lavoratore deve limitarsi a provare, potendo peraltro ricorrere ampiamente a indici presuntivi, l’inesistenza di esigenze falsamente indicate come straordinarie e temporanee.
Spetta invece all’amministrazione dimostrare l’insussistenza dell’abuso.
In altri termini: spetta al lavoratore la prova (anche per presunzioni) dell’abuso, mentre il danno è “in re ipsa”: spetta al lavoratore la prova (anche per presunzioni) dell’abuso, mentre il danno è “in re ipsa”-
Il quantum del risarcimento, poi, deve tenere conto del numero e della durata dei contratti, nonché della durata della reiterazione e dell’intervallo di tempo intercorrente tra un contratto e l’altro. A tal fine, ad avviso della Corte di Cassazione, il giudice può utilizzare come parametro quello previsto dalla L. 604/1966 (art. 8),
Esclude invece la risarcibilità del danno in re ipsa Cass. 13 gennaio 2012 n. 392.
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