Cass. 30 gennaio 2012 n. 1289 - non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale tra il condominio ed il condomino, su cui grava una responsabilità solo parziale in relazione alla sua quota, anche nei rapporti esterni.

Il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio non può essere fatto valere in executivis contro il singolo condomino quale obbligato in solido se egli non è stato messo nelle condizioni di conoscerlo prima e dunque anche di adempiervi.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12897 del 30 gennaio 2012, accogliendo il ricorso di un condomino.

È – infatti  - “di tutta evidenza che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio”, nell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 654 del Cpc, “detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro un soggetto, non indicato nell’ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale”. “Costui, invero - prosegue la sentenza - deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex articolo 474 del Cpc in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto”, dall’articolo 480 del codice di procedura.

 

 

 

Cassazione 30 gennaio 2012 n. 12897

Svolgimento del processo

F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90. A sostegno dell'opposizione, la F. deduceva che l'atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell'amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purchè l'esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l'esecuzione stessa. Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l'avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto. Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel precetto c'era pure l'indicazione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere. Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell'art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido. Per tali motivi rigettava l'opposizione proposta da F. Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi. Non ha svolto attività difensiva G.S..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all'ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.

Il motivo è fondato.

Posto che nel caso in esame l'opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore pro tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l'erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.

E' di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.

Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c..

Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente: 2) "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)";

3) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c.- Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v'è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara la nullità del precetto. Non v'è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 10 ottobre 2012 n. 17268 - responsabilità oggettiva del condominio nel caso di infiltrazioni nella cantina del condomino accertate tramite consulenza tecnica di ufficio

Corte d'Appello Roma 1 febbraio 2012 n. 568 - nulla la delibera condominiale che a maggioranza modifichi i criteri di ripartizione delle spese, in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale

Tribunale di Milano 23 agosto 2012, n. 9522: opposizione a decreto ingiuntivo e spese condominiali

Stalking in condominio - il gip ordina l'allontanamento della condomina che perseguita e minaccia i vicini - Tribunale di Milano ordinanza 10 dicembre 2012

Per i condomini morosi tempi difficili dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma

Cass. 30 ottobre 2012, n. 18667 - non serve la fattura dell'amministratore revocato per dimostrare che debba restituire al condominio il maggior compenso da lui indebitamente trattenuto

Cass 14 novembre 2012 n. 19939: l'esistenza del supercondominio può essere esclusa solo dal titolo o dal regolamento condominiale

Cass. 12 novembre 2012 n.19616: a carico del condominio lo sfiato dei termosifoni dei singoli condomini

Cass. 19 ottobre 2012 n. 18052: sull'interpretazione del regolamento condominiale e sulla differenza tra innovazioni e semplici modificazioni.

Cass. 10 ottobre 2012 n. 17268: gravi difetti dell'immobile imputabili al costruttore e responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.