Cass. 3 ottobre 2013 n. 22642 e la mancanza di legittimazione processuale

L’art. 24 Cost., garantisce a ciascuno di noi il diritto alla tutela giudiziaria.

Pertanto nel nostro ordinamento (salvi i particolari casi di sostituzione processuale o di legittimazione straordinaria ex art. 81 c.p.c.) si possano far valere solo i diritti che si prospettano come propri e la cui titolarità passiva si afferma in capo a colui contro il quale la domanda in giudizio è proposta.

In altri termini: la legittimazione si fonda su una stretta correlazione tra la c.d. situazione legittimante, e cioè la situazione in base alla quale si determina il soggetto che deve compiere un atto e la c.d. situazione legittimata, e cioè la situazione giuridica oggettiva che spetta a detto soggetto.

E nel caso in cui manchi la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e la titolarità del diritto reclamato, il giudice può e deve rilevare,  in ogni stato e grado di giudizio (salvo il limite del giudicato), la mancanza di legittimazione processuale rigettando la domanda, in rito.

E’ quanto avvenuto nella fattispecie in esame, decisa da Cass.3 ottobre 2013 n. 22642: il consorzio attore non aveva legittimazione a promuovere il giudizio perché il suo Presidente era privo di autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, prevista nello statuto dell’ente, con conseguente nullità di tutti gli atti di causa e travolgimento di tutte le domande svolte dalle parti nei vari gradi di giudizio.

 

Cass 3 ottobre 2013, n. 22642

Svolgimento del processo

1.- Il Consorzio Marina Tor San Lorenzo Sud esponeva che: la spa Marina Tor San Lorenzo negli anni 60 e 70 aveva effettuato la lottizzazione di un vasto comprensorio di terreno in località Tor San Lorenzo, allora facente parte del territorio del Comune di Pomezia, ora di Ardea; negli atti di compravendita dei lotti la società aveva imposto agli acquirenti l'adesione al costituendo Consorzio per la manutenzione delle strade consortili; i proprietari dei lotti posti a nord della strada privata denominata viale ... si erano da tempo associati nel Consorzio Marina Tor San Lorenzo, quelli posti a sud di viale ..., nel Consorzio Marina Tor San Lorenzo Sud; negli atti di vendita era prevista la servitù di transito sull'intero viale ..., composto di due carreggiate separate da spartitraffico, sulle quali si era sempre transitato a senso unico, una per accedere dalla litoranea ai lotti e l'altra dai lotti alla strada litoranea; nell'estate 1992 e 1993 erano state apposte all'ingresso del viale, parte nord, due sbarre mobili, rimosse a fine stagione, mentre all'inizio dell'estate 1994 il Consorzio Marina Tor San Lorenzo aveva ripristinato la sbarra pretendendo di impedire l'accesso alla carreggiata nord di viale ... ai partecipanti al Consorzio Marina Tor San Lorenzo Sud; ciò premesso, l'istante conveniva in giudizio il Consorzio Marina Tor San Lorenzo, chiedendo accertarsi il diritto dei consorziati a transitare liberamente sull'intero viale ..., quello dell'attore di concorrere alla gestione e l'obbligo del convenuto di concorrere nelle spese di manutenzione dell'intero viale, infine chiedendo la condanna del convenuto a rimuovere tutte le opere abusivamente realizzate in pregiudizio dei diritti indicati.  Costituitosi in giudizio, il Consorzio convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Consorzio attore, contestava la pretesa alla gestione dell'intero viale ..., nonché il diritto di servitù di transito richiesto per i consorziati sull'intero viale, anche se acquisito per usucapione; contestava l'obbligo del convenuto di concorrere alle spese di manutenzione dell'intero viale ... nonché la domanda di rimozione delle opere realizzate su detto viale. Intervenivano in giudizio diversi proprietari dei lotti ricompresi nel Consorzio Marina Tor San Lorenzo Sud, i quali chiedevano accertarsi il loro diritto di transito pedonale e veicolare su entrambe le carreggiate di viale ... ed ordinarsi al convenuto la rimozione delle opere che impedivano l'accesso.  Il Tribunale, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei lotti ricompresi nella zona a nord di viale ..., con notifica ai sensi dell'art. 150 cod. proc. civ., con sentenza n.32413/2001, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Consorzio attore, affermava che i lottisti anche dopo la costituzione di due Consorzi erano rimasti comproprietari pro-indiviso di tutta la rete viaria e che era illegittima l'apposizione di barriere per limitare il traffico; condannava il Consorzio convenuto a rimuovere le opere illegittimamente realizzate. Con sentenza dep. il 18 giugno 2008 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata con appello principale dal Consorzio Marina Tor S.Lorenzo e da alcuni proprietari dei lotti della zona nord e incidentale da Consorzio Marina Tor S.Lorenzo Sud e da alcuni proprietari dei lotti a sud, dichiarava questi ultimi contitolari di servitù di transito pedonale e carraio su entrambe le carreggiate di viale ..., condannando il Consorzio Marina Tor S.Lorenzo e alcuni proprietari dei lotti della zona nord a rimuovere gli ostacoli frapposti e a consegnare gli strumenti idonei al superamento delle barriere; dichiarava i Consorzi tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione rigettando la domanda volta a ottenere il concorso degli appellati principali negli oneri relativi alla manutenzione della carreggiata sud di viale .... Per quel che ancora interessa, era disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Consorzio Marina Tor San Lorenzo Sud sul rilievo che il medesimo aveva il compito di assicurare il miglior godimento delle cose comuni e disciplinarne l'uso in virtù dell'art. 4 dello statuto.  Il diritto del Consorzio istante e dei proprietari consorziati trovava fonte nei singoli atti di vendita costitutivi della servitù di transito sia sui lotti posti a nord sia su quelli ubicati a sud, atteso che in essi si faceva riferimento alle strade comprese nell'intero comprensorio della società Marina Tor S.Lorenzo, non assumendo rilievo sotto il profilo in esame la esistenza di due Consorzi.

 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Consorzio Marina Tor San Lorenzo sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso il Consorzio Marina Tor San Lorenzo Sud nonché alcuni dei proprietari consorziati, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo illustrato da memoria.

Motivi della decisione

…. Omissis …

Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 75 cod. proc. civ. nonché 1130 e 1131 cod. civ., denuncia la carenza assoluta del potere di rappresentanza del Consorzio attore in capo al Presidente Amministratore, non essendo stata mai rilasciata l’autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'assemblea dei lottisti. Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., censura la sentenza che aveva pronunciato nei confronti di soggetti rimasti estranei al presente giudizio al quale non avevano partecipato, tenuto conto che si erano costituiti soltanto sette su 450 membri.

…. Omissis …

Va esaminato il secondo motivo che ha priorità logico-giuridica rispetto agli altri.  Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della relativa questione, sollevata dai resistenti, sul rilievo che sarebbe nuova.  Il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimità del contraddittorio, può essere eccepito e rilevato di ufficio in ogni stato e grado del giudizio con l'unico limite della formazione della cosa giudicata, presupponendo questa che il giudice si sia su di essa pronunciato: il che deve escludersi nella presente sede in cui i Giudici si sono pronunciati sulla eccepita legittimazione ad causam del Consorzio attore.  Dall'esame dello statuto del Consorzio attore - consentito dalla natura processuale del vizio denunciato - è risultato che secondo l'art. 19 al Presidente del Consorzio spetta la rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio (lett. a), mentre al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i compiti di natura amministrativa aventi a oggetto, fra gli altri, la cura e la gestione delle questioni e controversie legali interessanti il Consorzio (n.3). Ne consegue che la rappresentanza processuale del Consorzio da parte del Presidente è subordinata all'autorizzazione da parte dell'organo - il Consiglio di amministrazione - al quale era in via esclusiva attribuito il potere di decidere in ordine alle liti da iniziare.  Pertanto, il giudizio non poteva essere iniziato dal Presidente del Consorzio in assenza della citata autorizzazione, di cui non è stata offerta prova da parte dell'attore: per quel che si è detto, il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla valida costituzione del rapporto processuale, determina la nullità degli atti del giudizio, travolgendo necessariamente anche le domanda formulate dagli interventori; vanno cassate senza rinvio le sentenza di primo e di secondo grado, ai sensi dell'art. 382 ultimo comma cod. proc. civ.. Gli altri motivi del ricorso principale sono evidentemente assorbiti. In considerazione caducazione della sentenza di appello, il ricorso incidentale è assorbito. Le spese del giudizio di merito e della presente fase vanno compensate, tenuto conto che la questione relativa alla legittimazione processuale è stata sollevata per la prima volta nella presente sede con il ricorso principale e, come si è detto sopra, i Giudici del merito non l'avevano rilevata.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale assorbiti gli altri, assorbito l'incidentale cassa senza rinvio le sentenza di primo e di secondo grado. Compensa spese del giudizio di merito e di legittimità

 

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