Cass 4 ottobre 2012 n. 16901: - ancora una decisione in ordine alla legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, in tema di azioni di carattere reale.

Secondo Cass. 4 ottobre 2012 n.16901 la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale concernenti le parti comuni dell'immobile, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino. In tali ipotesi, l'amministratore è tenuto solo a riferire all'assemblea (obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali), con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità di litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.

Diversamente le Sezioni Unite del Supremo Collegio, con decisione 6 agosto 2010 n. 18331, secondo cui “l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3 c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”.

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