Cass. 5 novembre 2012 n. 18927: vessazioni e discriminazione sul posto di lavoro vanno risarcite anche quando manca la prova per configurare il reato di mobbing
«Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il Giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili»
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza 5 novembre 2012 n.18927, accogliendo le richieste di un’anziana farmacista partenopea, finita nel mirino del titolare della farmacia e degli altri dipendenti, perchè non riusciva ad adeguarsi al sistema informatico della farmacia e a inserirsi bene nella gestione della stessa. Di qui la scelta del prepensionamento, seguita da una grave depressione e da un tentativo di suicidio.
E’ sufficiente, secondo la Corte, una serie di azioni che prese una ad una potrebbero minare quell'integrità psico-fisica del lavoratore, che il datore deve garantire per obbligo verso la legge e la Costituzione. Una volta che la vittima ha fornito elementi che dimostrano le vessazioni il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare il contrario.
Di diverso avviso la Corte d’Appello, secondo cui i fatti esposti dalla donna, parzialmente confermati in istruttoria, non erano tali da essere unificati da una precisa strategia persecutoria finalizzata a indurre la lavoratrice alle dimissioni. Dove quindi ritenersi l’insussistenza del mobbing osservando che la depressione e il tentato suicidio erano inquadrabili solto come una particolare risposta soggettiva all’innovazione informatica e ai colleghi.
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